Validità della notifica della cartella tramite operatore privato (Cass. civ. Sez. V n. 8299 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di notificazione di atti tributari, la cartella di pagamento, avendo natura di atto amministrativo e non di atto giudiziario, può essere legittimamente notificata, a partire dal 30 aprile 2011, anche tramite operatore postale privato in possesso della “licenza individuale” di cui all’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 261/1999, essendo il titolo abilitativo speciale di cui al d.m. 19 luglio 2018 richiesto solo per lo svolgimento dei servizi già oggetto di riserva (notificazioni di atti giudiziari e verbali di infrazione al codice della strada). L’azione di opposizione avverso il pignoramento, fondata sull’omessa o invalida notifica della cartella di pagamento, è ammissibile dinanzi al giudice tributario ai sensi dell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992 e, in tal caso, la tempestività del ricorso va verificata con riguardo alla notifica dell’atto esecutivo, essendo irrilevante la data di rilascio dell’estratto di ruolo. La contestazione della nullità della notificazione della cartella, non proposta con i motivi aggiunti nel termine perentorio di cui all’art. 24 d.lgs. n. 546/1992, è nuova e quindi inammissibile in appello.
Il Fatto
La società contribuente impugnava dinanzi al giudice tributario la cartella di pagamento emessa per il recupero di ICI e IMU, assumendo di averne avuto conoscenza solo a seguito della notifica di un pignoramento presso terzi, deducendone l’omessa notifica e la conseguente prescrizione del credito. Il giudice di primo grado dichiarava la cessazione della materia del contendere per intervenuta rinuncia al pignoramento da parte dell’agente della riscossione. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado, accolto l’appello della contribuente, dichiarava la nullità della notificazione della cartella, in quanto eseguita tramite vettore privato privo della specifica licenza ministeriale, e la conseguente prescrizione del credito.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel scrutinare il primo motivo, relativo al difetto di interesse conseguente alla rinuncia al pignoramento, lo ha ritenuto infondato, richiamando il principio, già affermato dalle Sezioni Unite n. 13913/2017 e successive conformi, secondo cui l’opposizione avverso il pignoramento, con cui si contesta la nullità della notifica della cartella, è ammissibile dinanzi al giudice tributario, in quanto il primo atto esecutivo esprime la pretesa esattiva e fa sorgere l’interesse ad agire, non potendo l’azione “regredire” ad una contestazione dell’estratto di ruolo.
Con riferimento al secondo motivo, la Corte ha accolto la doglianza dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, affermando che la notificazione della cartella di pagamento, in quanto atto impositivo di natura amministrativa, non richiede il titolo abilitativo speciale previsto dal d.m. 19 luglio 2018, essendo sufficiente la licenza individuale di cui all’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 261/1999. La Corte ha richiamato il proprio consolidato indirizzo, secondo cui la modifica apportata dal d.lgs. n. 58/2011 ha esteso la facoltà di notifica degli atti tributari agli operatori privati in possesso del titolo minore, valorizzando la distinzione tra atti giudiziari e atti amministrativi.
Da ultimo, la Corte ha rilevato l’ulteriore profilo di inammissibilità, rilevabile d’ufficio, della questione relativa alla nullità della notificazione, in quanto sollevata solo in appello dalla contribuente senza il ricorso ai motivi aggiunti nel termine perentorio di cui all’art. 24 d.lgs. n. 546/1992, essendo la memoria depositata ai sensi dell’art. 32 dello stesso decreto di natura meramente illustrativa.
Accolto il secondo motivo e dichiarati assorbiti gli altri, la sentenza è stata cassata e, decidendo nel merito, l’originario ricorso della contribuente è stato rigettato, stante la ritualità della notificazione dell’atto presupposto.
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Nota della Redazione
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