Spese di lite, inderogabili i minimi dei parametri forensi (Cass. civ. Sez. V n. 8748 del 03.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di liquidazione giudiziale delle spese processuali, i parametri forensi di cui al d.m. n. 55/2014, come novellati dal d.m. n. 37/2018, sono inderogabili verso il basso: il giudice non può liquidare compensi inferiori ai valori minimi ivi previsti. La liquidazione deve inoltre essere distinta per fasi processuali, o quantomeno articolata in modo che sia verificabile il rispetto dei minimi per ciascuna fase, restando insufficiente un importo omnicomprensivo che non consenta tale controllo. La deroga ai minimi è ammessa solo in presenza di accordo tra le parti o di specifica e controllabile motivazione, non essendo più sufficiente il richiamo al valore medio.

Il Fatto

Il ricorrente aveva impugnato un ruolo esattoriale e la relativa cartella di pagamento, eccependo la prescrizione del credito tributario e la mancata notifica della cartella. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma accoglieva il ricorso e condannava l’ente impositore al pagamento delle spese di giudizio, quantificate in € 100,00 con il beneficio della distrazione in favore del difensore.

Nelle more del giudizio di appello, il difensore attivava la procedura di ottemperanza ex art. 70 e ss. d.lgs. n. 546/1992 per ottenere l’esecuzione del capo di condanna alle spese. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio accoglieva il ricorso per ottemperanza, liquidando le spese del relativo giudizio in € 100,00. Avverso tale capo il difensore proponeva ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione della derogabilità dei valori minimi dei parametri forensi nella liquidazione giudiziale delle spese. Il ricorrente censurava la scelta della Commissione di operare una liquidazione onnicomprensiva dei compensi dell’intero grado, anziché distinta per fasi, e in misura inferiore ai valori medi senza adeguata motivazione.

Il Collegio ricostruisce l’evoluzione normativa: dalla riforma Bersani, che aveva abrogato le tariffe fisse o minime, al d.l. n. 1/2012, che aveva sostituito le tariffe con i parametri, fino alla legge n. 247/2012 e al d.m. n. 140/2012. Il passaggio decisivo è individuato nel d.m. n. 55/2014, che aveva confermato la possibilità di deroga ai valori minimi valorizzando l’inciso “di regola” riferito alle percentuali di aumento e diminuzione applicabili ai valori medi.

La svolta si realizza con il d.m. n. 37/2018, che ha precisato come la riduzione rispetto al valore medio non possa superare il 50% (e il 70% per la sola fase istruttoria), eliminando per il potere di riduzione l’espressione “di regola”. La Corte valorizza il parere del Consiglio di Stato reso sullo schema del decreto, che aveva indicato tra gli obiettivi quello di superare l’incertezza applicativa e individuare soglie minime percentuali di riduzione, limitando la discrezionalità del giudice.

Il Collegio esclude che la conclusione per l’inderogabilità dei minimi sia incisa dal d.m. n. 147/2022, non applicabile ratione temporis alla fattispecie, che ha soppresso in tutti i commi le parole “di regola”. Richiama inoltre la giurisprudenza di legittimità secondo cui, nella vigenza del d.m. n. 55/2014, l’esercizio del potere discrezionale del giudice tra minimo e massimo non è soggetto a controllo di legittimità, mentre la motivazione è doverosa quando il giudice si discosti ulteriormente dai parametri.

Quanto alla compatibilità con il diritto comunitario, la Corte richiama la giurisprudenza della CGUE sul caso Arduino, che ha escluso la ricorrenza di intese restrittive della concorrenza, e la giurisprudenza nazionale che, da Cass. n. 7094 del 2006, ha ribadito la validità della disposizione statale che fissa il principio della normale inderogabilità dei minimi. Nel caso concreto, la liquidazione di € 100,00 per le spese del giudizio di ottemperanza risulta inferiore al minimo previsto dall’art. 4 d.m. n. 55/2014, tenuto conto del valore della causa ricompreso nella fascia sino a € 1.100,00. Il ricorso è pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

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