Rimborso sisma: incapienza del fondo non estingue l’obbligo dell’Agenzia (Cass. civ. Sez. V n. 19876 del 18.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La semplice incapienza del fondo stanziato per l’erogazione dei rimborsi delle imposte versate dalle vittime di calamità naturali non determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di ottemperanza, né esonera l’amministrazione dall’obbligo di dare esecuzione al giudicato. La novellazione introdotta dall’art. 16-octies d.l. n. 91/2017, convertito dalla legge n. 123/2017, non incide sul diritto sostanziale al rimborso, ma ne regola soltanto l’esecuzione mediante l’istituzione di un fondo finanziato annualmente, compatibilmente con la legge di bilancio. Tale disciplina contempera l’esigenza di copertura finanziaria della spesa (art. 81 Cost.) con la parità di trattamento e la solidarietà verso i soggetti colpiti da calamità naturale (artt. 2 e 3 Cost.) e risulta conforme ai principi costituzionali ed eurounitari.

Il Fatto

La contribuente aveva chiesto il rimborso del 90 % delle imposte IRPEF versate per il periodo dal 1990 al 1992, a seguito del rigetto dell’istanza da parte dell’amministrazione finanziaria. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva riconosciuto il diritto al rimborso, rigettando l’appello dell’Agenzia. Divenuta definitiva la pronuncia, l’amministrazione erogava solo il 50 % del credito.

La contribuente proponeva allora ricorso per ottemperanza, accolto con la sentenza qui impugnata. L’Agenzia delle entrate ricorreva in cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione delle norme che regolano il finanziamento dei rimborsi.

La Motivazione della Corte

Il ricorso dell’Agenzia si fonda sull’assunto che l’art. 16-octies d.l. n. 91/2017, unitamente alle disposizioni richiamate, avrebbe inteso limitare l’esborso di denaro pubblico entro i limiti di stanziamento, così sacrificando la posizione di alcuni creditori rispetto ad altri.

La Corte respinge questa lettura. La novellazione del 2017 non ha inteso incidere sul diritto al rimborso, risarcendo alcuni entro il limite di stanziamento e pregiudicando gli altri, ma ha inteso regolarne soltanto l’esecuzione. A tal fine è stato istituito un fondo dedicato, finanziato di anno in anno compatibilmente con la legge di bilancio.

Il bilanciamento così operato contempera l’esigenza di copertura finanziaria della legge di spesa, imposta dall’art. 81 Cost., con la parità di trattamento e la solidarietà fra tutti coloro che sono stati colpiti da una calamità naturale, valori espressi dagli artt. 2 e 3 Cost. La disciplina risulta pertanto conforme ai superiori principi costituzionali ed eurounitari, oltre che a un orientamento costante che la Corte non ritiene di rivedere.

Nel caso concreto, il giudice dell’ottemperanza ha fatto buon governo di tali principi applicando l’art. 16-octies d.l. n. 91/2017. Ha correttamente ritenuto che la semplice incapienza del fondo non determinasse la cessazione della materia del contendere, assegnando un termine per l’adempimento. Scaduto inutilmente tale termine, sarà il commissario ad acta a provvedere in conformità alle indicazioni della Suprema Corte.

Il ricorso è dunque integralmente rigettato, con condanna dell’amministrazione soccombente alle spese. La Corte esclude altresì l’obbligo di versare il contributo unificato aggiuntivo, non trovando applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato la norma richiamata, stante il meccanismo della prenotazione a debito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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