Omessa pronuncia sul motivo di appello relativo all’accordo sul compenso professionale (Cass. civ. Sez. II n. 22546 del 04.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il vizio di omessa pronuncia ricorre quando il giudice ometta del tutto di adottare un qualsiasi provvedimento, anche implicito, indispensabile per la soluzione del caso concreto, su domande, eccezioni o motivi di appello; non quando la fondatezza dell’eccezione o della domanda, pur non espressamente esaminata, sia incompatibile con le ragioni della decisione. Il giudice d’appello che dichiari generiche le censure relative a un profilo diverso e secondario, senza statuire sulla contestata conclusione di un accordo sul compenso professionale, incorre in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., poiché deve preliminarmente accertare se la pattuizione, oggetto di specifica contestazione, sia stata effettivamente conclusa.

Il Fatto

La ricorrente aveva affidato al professionista l’incarico di progettazione e direzione dei lavori di un impianto fotovoltaico, lamentando errori nell’indicazione dei dati catastali, nel posizionamento delle vele e nel calcolo dei costi, che avevano provocato ritardi e la cessione a prezzo ribassato dell’autorizzazione unica. Domandava la risoluzione del contratto, la restituzione dell’acconto versato e il risarcimento del danno. Il professionista resisteva e proponeva riconvenzionale per il residuo compenso, assumendo di aver concordato un importo globale di € 200.000,00 e di aver ricevuto solo un acconto di € 25.000,00.

Il tribunale accoglieva la riconvenzionale e respingeva le domande dell’attrice. La Corte d’Appello dell’Aquila confermava, escludendo la responsabilità del professionista e ritenendo generiche le critiche alla quantificazione del compenso. La ricorrente proponeva ricorso per cassazione in otto motivi; il professionista resisteva con controricorso e ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il primo motivo, con cui si deduceva l’omessa pronuncia su censure relative alla responsabilità del progettista. Il motivo è infondato: la pronuncia sul risarcimento era stata solo incidentale e non aveva inciso sugli esiti della causa né sulla regolazione delle spese. La Corte ricorda che il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la fondatezza dell’eccezione è incompatibile con le ragioni della decisione, potendo il mancato esame di singole argomentazioni essere fatto valere come violazione di legge o difetto di motivazione.

Il secondo motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., è parimenti infondato. La Corte territoriale aveva escluso in fatto l’esistenza di errori di progettazione, dando risposta a ciascuna doglianza. Il sindacato sulla valutazione delle prove resta ammissibile, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., solo nei rigorosi limiti in cui è ancora consentito.

Il terzo motivo è invece fondato. Il professionista aveva sostenuto di aver concordato un compenso, incontrando la decisa opposizione della ricorrente, che in primo grado e in appello aveva negato di aver preventivamente stabilito il corrispettivo. Su tale questione il giudice non aveva adottato alcuna statuizione, neppure implicita, essendosi limitato a dichiarare generiche le ragioni di appello con riferimento a un profilo diverso e secondario, concernente la liquidazione in base agli usi. Da qui l’accoglimento del motivo e l’assorbimento dei motivi quarto, quinto e sesto.

Il settimo e l’ottavo motivo, relativi alla mancata rinnovazione della consulenza tecnica, sono inammissibili: rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito valutare l’opportunità di disporre indagini suppletive o di sostituire l’ausiliare, e tale esercizio non è sindacabile in sede di legittimità quando risulti l’irrilevanza o la superfluità dell’indagine richiesta.

Quanto al ricorso incidentale, la Corte lo dichiara assorbito, essendo preliminare l’accertamento, devoluto al giudice di rinvio, circa il perfezionamento dell’accordo sul compenso; in mancanza, dovrà procedersi a nuova quantificazione e rivalutare la complessiva attività svolta. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello dell’Aquila in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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