Compensazione delle spese illegittima per annullamento in autotutela tardivo (Cass. civ. Sez. V n. 9878 del 15.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia tributaria, l’annullamento in autotutela del provvedimento impositivo intervenuto nel corso del giudizio non giustifica, di per sé, la compensazione delle spese processuali ai sensi dell’art. 15, commi 1 e 2, d.lgs. n. 546/1992, quando l’amministrazione abbia erroneamente gravato il contribuente per errore di omonimia. La decisione che dispone la compensazione, in assenza di ulteriori elementi giustificativi, è illogica, perché l’azione dell’amministrazione ha comunque costretto il contribuente ad attività difensiva. Il giudice che dichiara la cessazione della materia del contendere deve pronunciarsi sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, valutando la probabilità di accoglimento della pretesa su criteri di verosimiglianza, con eventuale condanna del soccombente virtuale.

Il Fatto

Una società contribuente ha contestato l’imposizione di una garanzia reale su un proprio immobile, sostenendo che fosse conseguenza di un errore di omonimia con l’effettivo debitore, altra società con sede in diverso comune della stessa provincia.

L’agente della riscossione, intervenuto nel giudizio, ha confermato l’errore e ha chiesto la dichiarazione di cessata materia del contendere, avendo già proceduto in autotutela alla cancellazione della garanzia. La CTP di Napoli ha dichiarato la cessazione della materia del contendere compensando le spese. Il contribuente ha appellato e la CTR della Campania ha accolto il gravame, condannando l’amministrazione a pagare le spese processuali dimidiate, con compensazione della restante metà per entrambi i gradi. Avverso tale decisione il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

I due motivi sono trattati congiuntamente, perché strettamente correlati. Il primo denuncia la violazione degli artt. 36 d.lgs. n. 546/1992 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell’art. 111 Cost.: il riconoscimento dell’illegittimità originaria del provvedimento avrebbe imposto la regolazione delle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, senza compensazione. Il secondo contesta la violazione degli artt. 15 e 46 d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 91 e 92 c.p.c., per avere la CTR disapplicato quel medesimo principio.

La Corte richiama la propria giurisprudenza (Cass. n. 24234/2016): il giudice che dichiara la cessata materia del contendere deve comunque pronunciarsi sulle spese secondo la soccombenza virtuale, individuata mediante delibazione sommaria del merito. La liquidazione può condurre anche a una compensazione, ma solo se ne ricorrono i presupposti di legge.

L’art. 15 d.lgs. n. 546/1992, nella formulazione applicabile ratione temporis, ammette la compensazione solo in caso di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni, da motivare espressamente. La norma ripropone la regola dell’art. 92 c.p.c., nella versione già scrutinata dalla Corte cost. n. 77/2018. Le ragioni addotte non possono essere illogiche o erronee, altrimenti si configura un vizio di violazione di legge denunciabile in cassazione (Cass. n. 9977/2019; Cass. n. 9312/2024).

Nel caso concreto la CTR ha compensato parzialmente in ragione del comportamento collaborativo dell’amministrazione, che ha subito ammesso l’errore. La Corte ritiene la decisione illogica: il contribuente è stato comunque costretto al giudizio e a sostenerne le spese, mentre l’annullamento in autotutela è ininfluente e tardivo rispetto all’attività difensiva necessaria. Il principio è confermato dal richiamo a Cass. n. 23059/2018, che in fattispecie analoga ha ritenuto non spontaneo il pagamento intervenuto prima della pronuncia di primo grado.

Il vizio di motivazione apparente, invece, non sussiste, perché la CTR ha chiaramente indicato il comportamento dell’amministrazione. Il primo motivo è fondato, il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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