Accertamento sintetico: lo scostamento biennale deve sussistere al momento della decisione (Cass. civ. Sez. V n. 4330 del 19.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, nello scrutinio di legittimità dell’atto impositivo, il requisito dello scostamento del reddito accertabile di almeno un quarto rispetto a quello dichiarato per due o più periodi di imposta non è soddisfatto una volta per tutte al momento dell’avvio della verifica amministrativa. L’accertamento non può fondarsi su un accertamento sintetico per un solo anno di imposta quando l’annualità integrativa sia stata successivamente annullata in autotutela o sia risultata giustificata all’esito del contraddittorio. Il giudice tributario deve verificare la sussistenza attuale del presupposto pluriennale, perché le vicende dei due accertamenti non sono reciprocamente insensibili: la sopravvenuta caducazione dell’annualità integrativa travolge la legittimità dell’accertamento redditometrico per l’anno residuo, salva la possibilità di una nuova e autonoma determinazione fondata su dati diversi.

Il Fatto

Un contribuente impugna l’avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria, per l’anno di imposta 2008, aveva determinato sinteticamente un maggior reddito sulla base di indici di maggiore capacità contributiva. L’Ufficio aveva originariamente contestato la non congruità dei redditi dichiarati per il 2007 e per il 2008. Quanto al 2007, in sede di accertamento con adesione, il contribuente aveva fornito elementi che avevano portato ad azzerare il maggior reddito accertato.

La C.t.p. di Cuneo aveva accolto il ricorso originario; la C.t.r. Piemonte, in riforma, aveva accolto l’appello dell’Ufficio. Il contribuente ricorre per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, la lesione del contraddittorio preventivo e il difetto assoluto di motivazione della sentenza di appello.

La Motivazione della Corte

Il terzo motivo, esaminato con priorità perché involge un error in procedendo, è infondato. La Corte ribadisce che la motivazione apparente ricorre solo quando le argomentazioni siano obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento del giudice, oppure graficamente assenti (richiamando Sezioni Unite n. 8053 del 2014 e successive Cass. n. 6626 del 2022 e Cass. n. 22598 del 2018). La sentenza impugnata illustra adeguatamente le ragioni del decisum.

Il primo motivo è invece fondato, restando assorbito il secondo. Trova applicazione l’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 nella formulazione anteriore alle modifiche del d.l. n. 78 del 2010, ratione temporis vigente. La metodologia sintetica postula la ricorrenza contestuale di tre presupposti: la disponibilità di elementi e circostanze di fatto certi; lo scostamento di almeno un quarto del reddito accertabile rispetto al dichiarato; la non congruità del reddito dichiarato per due o più periodi di imposta.

Sul requisito pluriennale, la Corte richiama il principio espresso da Cass. n. 21995 del 2015: la disponibilità continuativa di un bene implica un serie di spese da valutare in un ambito temporale pluriennale. L’art. 38, comma 4, non impone all’Ufficio di procedere contestualmente all’accertamento per più annualità, ma esige che l’atto contenga la pur sommaria indicazione delle ragioni dell’incongruità anche per gli altri periodi, sì da consentire la difesa del contribuente (Cass. n. 26541 del 2008; Cass. n. 10972 del 2017).

Il punto decisivo è che le vicende successive dei due accertamenti non sono reciprocamente insensibili. Lo scostamento per uno o più periodi integra un requisito di legittimità dell’accertamento redditometrico che non è sufficiente sussista soltanto all’inizio della verifica amministrativa: l’accertamento compiuto in un separato giudizio, l’annullamento in autotutela o l’esito della verifica sull’annualità integrativa producono conseguenze sulla legittimità dell’atto riferito all’anno residuo. In tal senso la Corte si allinea a un orientamento consolidato (Cass. n. 35813 del 2023, Cass. n. 2071 del 2021, Cass. n. 24700 del 2019, Cass. n. 13234 del 2018, Cass. n. 6075 del 2018), che espressamente supera il contrario precedente di Cass. n. 19106 del 2005.

La C.t.r. ha disatteso questi principi, valutando lo scostamento in astratto e prescindendo dall’esito del contraddittorio, che aveva portato a ritenere giustificato il reddito del 2007. La cassazione della sentenza impone la decisione nel merito, ex art. 384 cod. proc. civ., con l’accoglimento del ricorso originario del contribuente. Le spese di merito sono compensate; quelle di legittimità seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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