Autosufficienza del ricorso e motivi di appello non trascritti (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4688 del 21.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, che risponde alla necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza esame degli atti, opera anche in relazione ai motivi di appello dei quali si denunci l’errore del giudice di merito. Ne consegue che il ricorrente il quale deduca la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ. per mancata declaratoria di nullità dell’atto di appello a causa della genericità dei motivi deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i motivi formulati dalla controparte. In difetto, il motivo è inammissibile.

Il Fatto

Alcuni lavoratori, e per alcuni di essi gli eredi, avevano ottenuto il riconoscimento dei benefici contributivi per esposizione all’amianto sulla base di un pregresso giudicato. Sul presupposto di tale riconoscimento hanno chiesto la riliquidazione della pensione, con decorrenza anteriore al pensionamento.

Il Tribunale di Nocera Inferiore aveva accolto la domanda. La Corte d’Appello di Salerno, riformando la decisione, ha rigettato la pretesa, ritenendo che i benefici incidano sulla misura ma non sulla decorrenza della pensione e che il ricalcolo possa muovere solo dalla domanda amministrativa di riconoscimento della pensione, non dalla mera domanda di accertamento dell’esposizione all’amianto. I lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi, resistito dall’Inps con controricorso.

La Motivazione della Corte

I due motivi di ricorso deducono, rispettivamente, la violazione degli artt. 342, 348-bis, 434 e 436 cod. proc. civ. per genericità dei motivi di appello e conseguente inammissibilità dello stesso, e la violazione dell’art. 324 cod. proc. civ. per non avere la corte territoriale considerato che l’appello non aveva censurato la decorrenza della pensione.

La Corte ha qualificato entrambi i motivi come proposti ai sensi del n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ. — e non del n. 4 — dichiarandoli inammissibili.

La ragione è processuale e attiene al requisito di autosufficienza: i ricorrenti non trascrivono elementi essenziali dell’atto di appello e della decisione di primo grado e non pongono questa Corte in grado di comprendere la portata del vizio denunciato. Il giudice di legittimità non può supplire a tale carenza attraverso l’esame diretto dei fascicoli di ufficio o di parte.

Il Collegio richiama Sez. 3, Sentenza n. 86 del 10/01/2012, secondo cui il principio di autosufficienza vale anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali si denuncino errori del giudice di merito. Ne deriva che, ove si deduca la violazione dell’art. 342 cod. proc. civ. per la mancata declaratoria di nullità dell’appello generico, occorre riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i motivi formulati dalla controparte.

Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese di lite e raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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