Pensione privilegiata per concausa di servizio e prescrizione dei ratei (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 102 del 08.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le infermità psichiche e osteoarticolari che, pur su base predispositiva, siano aggravate dalle condizioni e dai carichi del servizio prestato, si considerano dipendenti da causa di servizio quando le mansioni svolte assumono ruolo di concausa efficiente e determinante, ai sensi dell’art. 64 del d.P.R. n. 1092/1973. Il diritto alla pensione privilegiata presuppone la riconosciuta dipendenza delle menomazioni e l’ascrivibilità alle categorie della tabella A, con decorrenza dei ratei dal primo giorno del mese successivo all’istanza in caso di cessazione dal servizio per causa diversa dall’invalidità. La nuova istanza presentata dopo anni interrompe la prescrizione quinquennale, ma i ratei anteriori al quinquennio restano prescritti. L’art. 64 del d.P.R. n. 1092/1973 resta applicabile quando la domanda amministrativa sia stata presentata prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 201/2011.
Il Fatto
Il ricorrente, già direttore presso il Dipartimento per la giustizia minorile, è cessato dal servizio per dimissioni volontarie il 1° luglio 2009. Il 15 gennaio 2010 ha presentato domanda di riconoscimento della pensione privilegiata, respinta dall’INPS sul presupposto dell’idoneità al servizio al momento del pensionamento.
Dopo un ulteriore sollecito del 22 aprile 2021, il ricorrente ha chiesto accertarsi la dipendenza da causa di servizio delle patologie denunciate e condannarsi l’istituto ai conseguenti pagamenti. L’INPS ha contestato la pretesa ed eccepito la prescrizione. Il giudice ha disposto consulenza medico-legale al Collegio Medico Legale dello Stato Maggiore della Difesa.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’art. 64 del d.P.R. n. 1092/1973, che riconosce la pensione privilegiata al dipendente le cui menomazioni, ascrivibili alla tabella A, lo abbiano reso inabile al servizio, precisando che le infermità si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne siano stati causa ovvero concausa efficiente e determinante. Il Collegio rileva altresì che la pensione privilegiata per i dipendenti civili è stata abolita dal d.l. n. 201/2011, ma l’art. 64 del d.P.R. n. 1092/1973 resta applicabile alla fattispecie, essendo la domanda amministrativa del 15 gennaio 2010 anteriore all’entrata in vigore della riforma.
Quanto alla decorrenza, il giudice distingue: se la cessazione dal servizio avviene per la specifica causa invalidante, la pensione decorre dal collocamento a riposo; se avviene per altre cause, decorre dal primo giorno del mese successivo all’istanza, purché presentata entro due anni dalla quiescenza, fermi restando gli effetti della prescrizione.
Sul piano medico-legale, la Corte aderisce integralmente alle conclusioni del Collegio Medico Legale, ritenute fondate su attendibili elementi di fatto e su idoneo supporto scientifico. Dalla ricostruzione emerge che le complesse e stressanti mansioni svolte dal ricorrente, unitamente al pendolarismo tra le sedi di servizio, hanno assunto ruolo di concausa efficiente e determinante nell’aggravamento del disturbo d’ansia reattivo con somatizzazioni e della spondiloartrosi cervico-dorso-lombare, nonostante una preesistente predisposizione risalente al 1978.
Il giudice respinge la tesi del consulente di parte secondo cui il ricorrente sarebbe stato inidoneo al servizio sin dal 2000: dalla documentazione non emerge alcuna inidoneità anteriore, essendo egli rimasto in attività fino al 2009 e cessato per dimissioni volontarie, non per invalidità da causa di servizio. Le due infermità, ascritte rispettivamente alla tabella A, VII e VIII categoria, sono state cumulate nella sesta categoria, con riconoscimento del diritto al trattamento di privilegio.
Quanto agli arretrati, la Corte accoglie l’eccezione di prescrizione dell’INPS: poiché la nuova istanza è stata presentata solo il 22 aprile 2021, i ratei anteriori al 22 aprile 2016 sono prescritti, avendo quel sollecito validamente interrotto la prescrizione per il quinquennio precedente. L’INPS è stato pertanto condannato alla rideterminazione del trattamento mensile e al pagamento degli arretrati, con interessi legali e rivalutazione monetaria dal 22 aprile 2016, oltre alle spese di lite in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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