Inammissibile il ricorso che propone una diversa interpretazione del contratto (Cass. civ. Sez. I n. 23530 del 19.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito e può essere censurata in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., solo se il ricorrente deduce la violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, indicando specificamente il modo in cui il ragionamento del giudice si è discostato dagli stessi. In difetto, la ricostruzione della volontà delle parti si traduce nella mera proposta di un’interpretazione diversa da quella censurata, come tale inammissibile. La clausola contrattuale che fa salva l’applicazione dell’art. 4 l. n. 741 del 1981 non deroga alla disciplina degli interessi per ritardato pagamento, ma la richiama, con la conseguenza che resta operante il termine ridotto e la nullità dei patti contrari. Integra il vizio dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. solo l’omesso esame di un fatto storico, controverso e decisivo, non la mancata valutazione di una questione, di un’eccezione o di un motivo di appello.
Il Fatto
Un’impresa appaltatrice conveniva il Comune davanti al Tribunale per ottenere il pagamento di una somma e degli interessi legali, a causa del ritardo nei pagamenti dei stati di avanzamento dei lavori relativi alla costruzione di una strada. Il Comune eccepiva che il ritardo era stato causato dalla Regione, ente finanziatore, e chiedeva l’autorizzazione alla chiamata in causa di quest’ultima, che veniva autorizzata e si costituiva deducendo la responsabilità esclusiva del Comune.
Il Tribunale rigettava la domanda, richiamando la clausola del contratto di appalto secondo cui l’appaltatore non aveva diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna speciale indennità in caso di ritardo nei pagamenti. La Corte d’appello, in riforma, condannava il Comune al pagamento della somma con gli interessi legali. Avverso tale sentenza il Comune proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è inammissibile sotto un duplice profilo. Anzitutto, il ricorrente non ha attinto la ratio della decisione impugnata: la Corte d’appello non ha ritenuto nulla la clausola dell’art. 9 del contratto di appalto, ma le ha dato applicazione, nella parte in cui faceva salva l’applicazione dell’art. 4 l. n. 741 del 1981, ancora operante ratione temporis. Detta norma disciplina il pagamento degli interessi per il caso di ritardo nel pagamento del compenso spettante all’appaltatore di opere pubbliche e, al comma 3, sancisce la nullità dei patti in contrario o in deroga.
In secondo luogo, il Comune ha posto una questione di interpretazione del contratto che non ha dedotto di avere in precedenza prospettato e, comunque, non ha individuato le norme sull’interpretazione negoziale asseritamente violate, solo richiamate in rubrica. L’interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per erronea o insufficiente motivazione, ovvero per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, da dedursi con la specifica indicazione del modo in cui il ragionamento del giudice si è discostato dai canoni. La Corte richiama, sul punto, Cass. Sez. 3 n. 353 del 2025 e Cass. Sez. 1 n. 9461 del 2021.
Il riferimento alla convenzione allegata al contratto di appalto, osserva la Corte, è operato quale rinvio alla narrativa contenuta nelle premesse e, dunque, ai fini della descrizione dell’attività che ha preceduto la stipula del contratto, e non al diverso fine della determinazione del contenuto negoziale.
Anche il secondo motivo è inammissibile. Il vizio dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. presuppone l’omesso esame di un vero e proprio fatto storico, inteso come accadimento naturalistico, controverso e decisivo, richiamando Cass. Sez. Un. n. 8053 del 2014 e ulteriori arresti conformi. Non integrano un fatto le mere argomentazioni o deduzioni difensive, né i singoli elementi di un accadimento complesso comunque apprezzato, né la mancata valutazione di domande, eccezioni o motivi di appello. Nella specie, la presenza della convenzione tra Comune e Regione è stata considerata dalla Corte di merito, che vi ha attribuito minore importanza: la censura attiene al merito ed è inammissibile in sede di legittimità.
Il terzo motivo è anch’esso inammissibile. Dalla sentenza impugnata e dallo stesso ricorso non si evince che il Comune abbia proposto o riproposto un’autonoma azione di rivalsa nei confronti della Regione, essendosi limitato a dedurre la responsabilità esclusiva di quest’ultima e la carenza di colpa. La Corte d’appello si è incentrata sulla verifica dell’individuazione del soggetto tenuto a rispondere del ritardo nei confronti dell’appaltatore, pervenendo alla conclusione che dovesse rispondere solo il Comune, in assenza di una clausola di esonero o di una convenzione ulteriore con l’appaltatore, richiamando Cass. Sez. 1 n. 21180 del 2018 e Cass. Sez. 1 n. 22580 del 2014. Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna del Comune alle spese di lite e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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