Interruzione della prescrizione e copia non sottoscritta della messa in mora (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5461 del 01.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’interruzione della prescrizione, la produzione in giudizio della copia della lettera di costituzione in mora, unitamente all’avviso di ricevimento della relativa raccomandata, integra una presunzione di corrispondenza di contenuto tra la copia prodotta e la missiva ricevuta dal destinatario. Tale presunzione è superabile solo dalla prova, a carico del destinatario, di avere ricevuto una missiva di contenuto diverso o un plico privo di contenuto. La mancanza di sottoscrizione, da parte del titolare del diritto o del suo procuratore, nella copia della lettera di costituzione in mora non costituisce, di per sé, ragione sufficiente per il rigetto dell’eccezione di interruzione della prescrizione.
Il Fatto
Un agente della polizia municipale ha chiesto il pagamento del compenso previsto dall’art. 24 del CCNL di comparto per il lavoro prestato nei giorni festivi. Il Tribunale di Napoli ha accolto la domanda. Il Comune ha proposto appello e la Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 1645/2022, ha riformato la decisione e ha rigettato la domanda.
La corte territoriale ha ritenuto prescritto il diritto: l’ultima lettera idonea a interrompere la prescrizione era stata inviata il 10.04.2013, mentre il ricorso introduttivo era stato notificato il 04.05.2018, a termine quinquennale ormai decorso. In particolare, la lettera del 26.03.2018 è stata considerata non idonea perché priva di sottoscrizione del lavoratore o del suo difensore. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione; il Comune è rimasto intimato.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 1219, comma primo, 1335, 2697, comma secondo, 2943, comma quarto, e 2945, comma primo, cod. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.. Ha sostenuto che il documento prodotto in primo grado conteneva, sul fronte, la lettera di messa in mora a firma dei procuratori e, sul retro, le copie della ricevuta di partenza della raccomandata e dell’avviso di ricevimento, con data 26.03.2018 e firma del ricevente.
La Corte ha ritenuto il motivo fondato, richiamando il costante orientamento sul punto, che ha inteso confermare: la produzione della copia della lettera di costituzione in mora insieme all’avviso di ricevimento implica la presunzione di corrispondenza di contenuto tra la copia prodotta e la missiva ricevuta dalla controparte, salva la prova contraria a carico del destinatario. Nel caso di specie tale prova non è stata offerta, onde la presunzione opera.
La corte territoriale aveva invece escluso la prova del compimento dell’atto interruttivo proprio perché la lettera del 26.03.2018 era priva di sottoscrizione. Secondo la Suprema Corte, questa valutazione non è corretta: la mancanza di sottoscrizione nella copia della lettera di costituzione in mora, di per sé, non è ragione sufficiente per il rigetto dell’eccezione di interruzione della prescrizione.
La Corte ha quindi cassato la sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, perché accerti se alla copia non sottoscritta sia stato unito anche l’avviso di ricevimento della raccomandata, condizione necessaria e sufficiente per il verificarsi dell’evento interruttivo, in difetto di contestazioni circa la corrispondenza di contenuto tra copia e missiva ricevuta. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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