Sponsorizzazioni sportive dilettantistiche: presunzione assoluta di inerenza e congruità (Cass. civ. Sez. V n. 96 del 04.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di spese di sponsorizzazione disciplinate dall’art. 90, comma 8, legge n. 289 del 2002, ricorre una presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria e di inerenza del costo, purché il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica, sia rispettato il limite quantitativo di spesa, la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine o i prodotti dello sponsor e il beneficiario abbia effettivamente svolto una specifica attività promozionale. La norma speciale deroga al regime generale di deducibilità dei costi dell’art. 109 TUIR e non consente al giudice di sindacare l’antieconomicità o l’incongruità della spesa, né di negare la deduzione per assenza di un diretto ritorno commerciale, poiché l’inerenza è criterio qualitativo e non quantitativo.
Il Fatto
La contribuente aveva erogato somme in favore di un gruppo sportivo dilettantistico negli anni di imposta 2007 e 2008, deducendole come spese di sponsorizzazione. L’Agenzia delle Entrate le aveva ritenute sproporzionate ed eccessive, recuperando a tassazione maggiori importi a titolo di Iva, Irpef e Irap con appositi avvisi di accertamento.
La CTP di Perugia aveva accolto il ricorso della contribuente; la CTR dell’Umbria ha invece accolto l’appello dell’Ufficio. Avverso tale pronuncia la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui l’Agenzia ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo e il secondo motivo, esaminati unitariamente per intima connessione, denunciano la violazione dell’art. 90, comma 8, legge n. 289 del 2002 e dell’art. 109 TUIR. La Corte li ritiene fondati e li accoglie, dichiarando assorbite le restanti censure.
Il Collegio richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui le spese di sponsorizzazione sono assistite da presunzione legale assoluta circa la loro natura pubblicitaria, a condizione che il soggetto sponsorizzato sia una compagine dilettantistica, sia rispettato il limite quantitativo, la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine o i prodotti dello sponsor e il beneficiario abbia posto in essere una specifica attività promozionale, senza che rilevino requisiti ulteriori.
La Corte ribadisce che la disposizione costituisce norma speciale, volta a derogare al regime generale di deducibilità dei costi e a perseguire finalità agevolative per chi investe nello sport amatoriale, attività ritenuta socialmente utile e costituzionalmente rilevante. La presunzione assoluta di deducibilità rende non sindacabile la scelta dell’imprenditore di promuovere il proprio marchio attraverso iniziative nel settore sportivo dilettantistico.
Ne deriva che non si può negare lo scomputo dei costi sulla base di un’asserita assenza di un diretto ritorno commerciale, né contestare l’incongruità o l’antieconomicità della spesa: nel campo delle sponsorizzazioni è improponibile individuare un ammontare congruo, trattandosi di esborsi sostenuti nella prospettiva di aumentare i ricavi senza garanzia di risultato. L’inerenza, si osserva, è di natura qualitativa e non quantitativa.
Nel caso concreto la CTR non ha contestato l’effettiva corresponsione delle somme né la specifica attività del beneficiario, ma ha negato l’inerenza sulla base di una valutazione di antieconomicità delle scelte imprenditoriali. La Commissione, in distonia con i principi richiamati, ha così svolto un sindacato precluso dalla praesumptio legis. Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria Regionale dell’Umbria per un nuovo esame e per la regolazione delle spese.
Nota della Redazione
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