Compensazione delle spese legittima solo per assoluta novità delle questioni (Cass. civ. Sez. V n. 17533 del 30.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La compensazione delle spese di lite è legittima, ai sensi dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., soltanto in presenza di assoluta novità delle questioni o di sopravvenuto mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, non essendo sufficiente la mera peculiarità delle questioni trattate. Il riferimento apodittico alle “particolari questioni trattate” integra motivazione apparente e viola il minimo costituzionale imposto dall’art. 111 Cost. La censura è proposta ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e investe il sindacato di legittimità sulla motivazione, omessa o apparente.
Il Fatto
Il contribuente, vittorioso nei gradi di merito in una controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento per assunti maggiori ricavi relativi all’anno di imposta 2015, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello della Corte di giustizia tributaria di II grado della Campania.
La sentenza impugnata, pur confermando la vittoria del contribuente nel merito, aveva disposto la compensazione delle spese di lite. Il ricorrente ha affidato il ricorso a due motivi, resistiti dall’Agenzia delle entrate con controricorso. In prossimità dell’adunanza la parte privata ha depositato memoria.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., un error in procedendo consistente nella violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost. in relazione all’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., deducendo il vizio di motivazione apparente della sentenza impugnata. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., un error in iudicando per violazione e falsa applicazione dell’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, nonché degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., prospettando l’erroneità della compensazione disposta “in assenza di una causa che ne giustificasse la non regolamentazione”.
I due motivi, esaminati congiuntamente per connessione, sono ritenuti fondati. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 8053 del 2014, secondo cui la motivazione soggiace al sindacato di legittimità quando risulti omessa o meramente apparente, in violazione del c.d. minimo costituzionale desumibile dall’art. 12 delle preleggi e dall’art. 111 Cost.
Nel caso concreto la sentenza impugnata, con riguardo al capo sulle spese, pone soltanto un apodittico riferimento alle “particolari questioni trattate” per disporre la compensazione. Tale motivazione generica contrasta con l’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., che legittima la compensazione solo in presenza di assoluta novità delle questioni o di sopravvenuto mutamento della giurisprudenza, non essendo sufficiente la supposta mera peculiarità.
La Corte esclude che la motivazione addotta dal giudice di appello sia riconducibile alle “gravi ed eccezionali ragioni” richieste dalla Corte costituzionale n. 77 del 2018, che è intervenuta in senso additivo sul comma 2 dell’art. 92 cod. proc. civ.; richiama in proposito Cass. n. 1950 del 2022, Cass. n. 9312 del 2024 e Cass. n. 23592 del 2024.
Il ricorso è pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Campania, in diversa composizione, perché si uniformi ai principi evidenziati in ordine alla motivazione sull’eventuale compensabilità delle spese o, in mancanza dei presupposti, applichi l’ordinario criterio della soccombenza. Al giudice di rinvio è rimessa anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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