Squilibrio gestione corrente e obbligo rendiconto biglietterie immobili storici (Corte dei Conti Sez. contr. Enti n. 122 del 29.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La Corte dei conti, in sede di controllo sulla gestione finanziaria di un ente pubblico non economico, riferisce al Parlamento il risultato del controllo anche quando la gestione caratteristica si chiuda in perdita, perché il patrimonio assegnato è patrimonio pubblico vincolato al perseguimento degli scopi istituzionali. La natura pubblica del patrimonio storico, culturale, religioso e paesaggistico gestito e dello stesso ente, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, impone l’applicazione della disciplina in materia di agenti contabili a tutti coloro che maneggiano denaro o beni pubblici, ivi compresa la gestione delle biglietterie degli immobili storici, con obbligo di resa del conto giudiziale alla Sezione giurisdizionale regionale. Il titolo in base al quale la gestione è svolta, e persino la sua assenza, resta irrilevante ai fini della configurazione della giurisdizione contabile, rilevando soltanto il carattere pubblico dell’ente e del bene gestito.

Il Fatto

La Sezione del controllo sugli enti riferisce per la prima volta al Parlamento, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 259 del 1958, il risultato del controllo esercitato sulla gestione finanziaria della Fondazione Ordine Mauriziano per l’esercizio 2023, con le modalità di cui all’art. 12 della medesima legge, già ritenute sussistenti con precedente determinazione della Sezione.

La Fondazione è ente successore dello storico Ordine Mauriziano, istituita con il d.l. n. 277 del 2004, convertito dalla l. n. 4 del 2005, alla quale è stato trasferito il patrimonio dell’Ordine, con separazione dell’ente ospedaliero. L’ente gestisce il Patrimonio Culturale Mauriziano e, in via separata, la gestione residua della liquidazione coatta amministrativa, affidata a un organo commissariale in proroga. Il rendiconto generale per il 2023 è stato trasmesso alla Corte in adempimento dell’art. 4 della legge n. 259 del 1958.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce anzitutto la vicenda dell’ente, dalla crisi dell’attività ospedaliera al commissariamento, fino allo statuto approvato con decreto interministeriale del 16 aprile 2018. Su questo assetto la Corte richiama la giurisprudenza costituzionale che ha giudicato la scissione conforme alla XIV Disposizione transitoria e finale della Costituzione, anzi da essa imposta (Corte cost. n. 263 del 2012).

Il nucleo del controllo riguarda l’equilibrio economico della gestione corrente. Il risultato di esercizio è positivo per euro 14.209, ma il saldo della gestione caratteristica è negativo per euro 300.729, contro il risultato positivo dell’esercizio precedente. La contrazione del valore della produzione e dei contributi, non compensata dai costi, rende non garantito l’equilibrio della gestione, necessario alla sostenibilità finanziaria e alla stessa continuità aziendale. La Corte invita l’ente a perseguire almeno il pareggio tra costi e ricavi senza dipendere da eventi straordinari.

Sul patrimonio storico-culturale la Sezione afferma che la sua natura pubblica è fuori discussione: l’art. 4, comma 3, dello statuto dispone che il patrimonio, in tutte le sue componenti, costituisce patrimonio pubblico vincolato agli scopi istituzionali. Ne deriva l’applicazione della disciplina sugli agenti contabili alla gestione delle biglietterie e degli altri maneggi di denaro. La Corte richiama la giurisprudenza della Cassazione secondo cui elementi sufficienti della qualifica di agente contabile sono il carattere pubblico dell’ente e del bene gestito, restando irrilevante il titolo della gestione (Cass. n. 5978 del 2022; Cass. Sez. Un. n. 13330 del 2010), ed è stato chiarito che la gestione integrata dei servizi di biglietteria non toglie alle somme riscosse la natura di danaro pubblico.

Sul versante dell’attività negoziale la Corte rileva il ricorso prevalente agli affidamenti diretti e invita alla scrupolosa osservanza dei presupposti normativi, così come raccomanda il contenimento degli incarichi esterni, in presenza di un notevole incremento dei costi per consulenze tecnico-patrimoniali. Quanto al contenzioso, la Sezione segnala l’occupazione sine titulo del presidio di Lanzo e l’onere IMU gravante su immobili non disponibili, invitando a definire i rapporti con l’azienda sanitaria e con la Regione.

Infine, sul deposito concorsuale vincolato, intestato alla Fondazione ma nella esclusiva disponibilità dell’organo liquidatorio in proroga, la Corte invita i Ministeri vigilanti ad approfondire la disciplina statutaria del riparto di competenze, considerato il prolungamento dei riparti supplementari per oltre un decennio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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