Estinzione del giudizio di resa del conto per cessata materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 148 del 26.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio per resa del conto avviato in forma monocratica ai sensi degli artt. 141 e ss. c.g.c., la definizione del giudizio spetta al giudice designato, non alla fase collegiale, che è destinata esclusivamente a decidere l’eventuale opposizione al decreto di fissazione del termine ai sensi dell’art. 142 c.g.c. Una volta depositato il conto e richiesta dal pubblico ministero la fissazione dell’udienza, il giudice pronuncia, ai sensi dell’art. 144 c.g.c., sentenza monocratica dichiarando l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto, demandate al magistrato designato nell’ambito degli artt. 145 e ss. c.g.c.
Il Fatto
La Procura regionale promuoveva il giudizio per la resa del conto di due soggetti individuati quali agenti contabili di un ente locale, per l’esercizio finanziario 2016. Il giudice designato disponeva l’integrazione del ricorso in ordine all’individuazione dei conti di rispettiva competenza, quindi assegnava a uno solo degli agenti, in qualità di economo comunale, il termine perentorio di centoventi giorni per il deposito del conto giudiziale relativo all’esercizio 2016.
L’ente provvedeva al deposito e alla trasmissione del conto tramite sistema SIRECO. La Procura regionale depositava poi istanza per la fissazione dell’udienza, ai fini della definizione del giudizio mediante pronuncia di accertamento della cessazione della materia del contendere. All’udienza il pubblico ministero dava atto dell’avvenuto deposito del conto e concludeva per la dichiarazione di estinzione, restando impregiudicate le valutazioni sulla regolarità dei conti.
La Motivazione della Corte
Il giudice affronta anzitutto la questione della forma della decisione. Una volta avviato il giudizio per resa del conto in forma monocratica, ai sensi degli artt. 141 e ss. c.g.c., il medesimo giudizio deve essere definito con sentenza, anch’essa monocratica, ai sensi dell’art. 144 c.g.c. La fase collegiale è riservata esclusivamente a definire l’eventuale opposizione al decreto di fissazione del termine, ai sensi dell’art. 142 c.g.c.
Il giudice richiama sul punto la propria precedente pronuncia Corte dei conti Sezione Veneto n. 101/2024 e i precedenti ivi citati, confermando l’orientamento secondo cui la collegialità non si estende alla decisione sul merito della resa del conto.
Accertato che il conto dell’agente contabile è stato depositato dall’ente e che il pubblico ministero ha chiesto la fissazione dell’udienza, il giudice procede, ai sensi dell’art. 144 c.g.c., alla definizione del giudizio con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere.
Il giudice precisa che restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto, che spettano al magistrato designato in base a provvedimento presidenziale, nell’ambito di quanto previsto dagli artt. 145 e ss. c.g.c. La decisione sull’estinzione, dunque, non preclude l’esame del merito contabile, ma si limita a prendere atto del sopravvenuto venir meno dell’interesse alla pronuncia sulla resa.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese. La Corte manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito e per la comunicazione della sentenza al magistrato designato quale relatore dei conti degli agenti contabili degli enti operanti nel territorio della Provincia di Rovigo.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.