Stabilizzazione dei magistrati onorari e requisito di servizio al 15 agosto 2017 (TAR Lazio n. 262 del 08.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La procedura di stabilizzazione dei magistrati onorari introdotta dall’art. 29 del D.Lgs. n. 116/2017, come novellato dall’art. 1, comma 629, della L. n. 234/2021, è legittima e non contrasta con il diritto dell’Unione europea. Il requisito dell’essere in servizio alla data del 15 agosto 2017 costituisce condizione imprescindibile di ammissione e non è sanato dal positivo superamento della prova valutativa. Il giudizio di mera idoneità espresso dalla commissione non vincola il CSM, cui spetta la decisione sulla conferma. La rinuncia alle pretese sul rapporto pregresso, prevista dal comma 5, opera solo in caso di esito positivo della procedura. Non è configurabile alcun legittimo affidamento, né violazione del contraddittorio, in capo a chi non era legittimato in radice.

Il Fatto

Il ricorrente, magistrato onorario, ha svolto le funzioni di Vice Procuratore Onorario in un primo periodo e, successivamente, presso un’altra Procura sino alla data del giudizio. Il 17 settembre 2024 ha partecipato alla prova valutativa prevista dall’art. 29 del D.Lgs. n. 116/2017, risultando idoneo all’esito del colloquio. Con delibera del 2 aprile 2025 il CSM ha tuttavia dichiarato inammissibile la sua domanda, rilevando che alla data del 15 agosto 2017 egli non era in servizio.

Il ricorrente ha impugnato le determinazioni amministrative, deducendo l’eccesso di potere, la violazione del diritto eurounitario e del legittimo affidamento, nonché il difetto di motivazione e la lesione del diritto di partecipazione procedimentale. Ha chiesto l’annullamento degli atti, in subordine il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE o la rimessione alla Corte costituzionale. Si sono costituiti il Ministero della Giustizia e il CSM, resistendo.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ricostruisce anzitutto la genesi della disciplina, introdotta per rispondere alle sollecitazioni della Commissione europea sulla condizione dei magistrati onorari più volte prorogati. La novella mira a riconoscere loro le garanzie proprie del lavoratore subordinato, mediante una procedura di stabilizzazione riservata, non concorsuale, che valorizza l’esperienza maturata. La ratio è quella di ripudiare la perpetuazione dei rapporti a termine, dando rilievo alla continuità delle funzioni già svolte.

Su questa base, il Collegio ritiene infondate tutte le doglianze avverso l’impianto della riforma. L’essere in servizio al 15 agosto 2017 è elemento imprescindibile e coerente con la finalità del nuovo sistema: le funzioni pregresse devono essere operative al momento della valutazione. Il CSM ben poteva accertare la mancanza del requisito, giacché non è la commissione di valutazione a poter superare una carenza così assorbente.

Quanto al diritto dell’Unione, il Tribunale osserva che la procedura costituisce un risarcimento in forma specifico delle conseguenze dell’abusiva reiterazione. La rinuncia alle pretese sul rapporto pregresso, ai sensi del comma 5, opera solo se la procedura si conclude positivamente: nel caso di specie l’esclusione è legittima, donde l’inammissibilità del motivo per carenza di interesse. La recente pronuncia della CGUE richiamata dalla difesa riguarda solo la rinuncia alle ferie e non incide sulla tenuta complessiva della riforma.

Il Collegio esclude anche la lesione del legittimo affidamento: il superamento del colloquio non sana la mancanza del requisito, e nessun affidamento poteva consolidarsi. La procedura non è un concorso, ma una blanda procedura selettiva di mera idoneità. Parimenti infondate sono le censure sul difetto di motivazione e sul contraddittorio, poiché nessun apporto decisivo avrebbe potuto fornire chi non era legittimato in radice. Il ricorso è respinto, con spese compensate e senza rinvio pregiudiziale né rimessione alla Corte costituzionale, stante la manifesta infondatezza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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