Conferma magistrati onorari solo se in servizio alla scadenza della domanda (TAR Lazio n. 259 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La procedura di conferma a tempo indeterminato dei magistrati onorari prevista dall’art. 29 del d.lgs. n. 116/2017, come modificato dalla legge n. 234/2021, presuppone la sussistenza di un rapporto di servizio ancora in corso alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Il requisito della permanenza in servizio, richiesto dalla norma primaria e declinato in tal senso dal decreto ministeriale attuativo, non è illegittimo né discriminatorio, perché il comma 9 dello stesso articolo configura la mancata presentazione della domanda come causa di cessazione dal servizio. La stabilizzazione costituisce una seria chance di conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato e opera solo per i rapporti in essere, restando estranea ai magistrati onorari già cessati dall’incarico.
Il Fatto
Il ricorrente, magistrato onorario cessato dall’incarico per non aver presentato la domanda di conferma ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. n. 116/2017, ha impugnato il decreto del Ministero della Giustizia del 15 maggio 2024 e la presupposta delibera del CSM del 24 aprile 2024, che avevano avviato la procedura di valutazione per la conferma dei magistrati onorari in servizio al 15 agosto 2017 con meno di dodici anni di servizio.
Il ricorrente ha contestato in particolare la clausola che subordina la partecipazione alla condizione di non essere ancora cessato dall’incarico alla scadenza del termine per la presentazione della domanda, lamentando la lesione della propria aspettativa alla conferma e deducendo violazione di legge, eccesso di potere, discriminatorietà e sviamento di funzione. Il Ministero della Giustizia e il Consiglio Superiore della Magistratura si sono costituiti chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso infondato, osservando che il decreto ministeriale e la delibera consiliare sono pienamente conformi alla disciplina del d.lgs. n. 116/2017. L’art. 29, come novellato dalla legge n. 234/2021, richiede infatti la permanenza in servizio, poi precisata in sede attuativa come permanenza al momento della presentazione della domanda, secondo la regola generale dei requisiti di partecipazione alle procedure pubbliche.
Il comma 9 dell’art. 29 dispone che i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto cessano dal servizio se non presentano la domanda di partecipazione alla procedura valutativa. Per il Collegio ciò conferma la ratio della norma: la conferma non può applicarsi a chi, non essendo in servizio, non potrebbe comunque cessare dallo stesso in caso di mancata presentazione della domanda.
La disciplina introduce una nuova categoria, ad esaurimento, dei magistrati onorari confermati a tempo indeterminato, con superamento di una procedura valutativa annuale nel triennio 2022-2024 e possibilità di proseguire il servizio fino al settantesimo anno di età. Ne deriva, secondo il Collegio, che le disposizioni sulla conferma fanno riferimento a un rapporto di servizio ancora in corso, di cui si vuole garantire la continuità: la procedura di stabilizzazione è una conferma a tempo indeterminato, volta a evitare il protrarsi di rapporti a termine.
Il Collegio ha escluso il contrasto con il diritto dell’Unione. Il rimedio della stabilizzazione è stato previsto proprio per coloro che siano in servizio all’entrata in vigore del d.lgs. n. 116/2017 e alla scadenza del termine per la domanda, in risposta alle osservazioni della Commissione europea sulla clausola 5 della direttiva 1999/70/CE e sugli abusi nella reiterazione dei contratti a termine. Il Collegio richiama i principi della Corte costituzionale n. 187/2016 in tema di stabilizzazione dei precari della scuola, secondo cui è sufficiente una disciplina che garantisca serie chances di stabilizzazione.
Da tale ratio deriva l’esclusione dei magistrati già cessati dall’incarico: non vi è più un rapporto di servizio da regolare per il futuro e da stabilizzare. La conversione a tempo indeterminato postula un rapporto in essere e non cessato, come invece avvenuto nel caso di specie. Il Collegio ha quindi escluso la violazione dei parametri costituzionali invocati, del principio di uguaglianza e ragionevolezza, nonché ogni vizio di eccesso di potere, respingendo il ricorso e compensando le spese di lite.
Nota della Redazione
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