Valutazione dei titoli e sindacato di merito nella non ammissione alla prova orale (TAR Basilicata n. 34 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio cautelare avverso la non ammissione alla prova orale di una procedura concorsuale, le censure relative alla valutazione dei titoli e delle altre prove scritte sono irrilevanti quando il giudizio negativo si fondi esclusivamente sull’esito insufficiente della prova scritta di contenuto teorico. Le doglianze avverso il giudizio di insufficienza espresso dalla commissione, che si sostanzino nella mera elencazione dei contenuti dell’elaborato e nella contestazione della valutazione di un altro candidato, involgono un inammissibile sindacato di merito della discrezionalità amministrativa, in assenza di concreti indici delle figure sintomatiche dell’eccesso di potere. La domanda cautelare è respinta anche per carenza di periculum in mora, quando le prove concorsuali abbiano trovato integrale svolgimento e debba prevalere l’interesse pubblico all’immissione in servizio dei vincitori.
Il Fatto
Il ricorrente, candidato in una procedura concorsuale indetta dalla Regione Basilicata e gestita da Formez PA, impugnava la mancata ammissione alla prova orale per non aver conseguito il punteggio minimo nella prova scritta di contenuto teorico. Il TAR Basilicata, con ordinanza n. 121 del 4 dicembre 2025, aveva già respinto la domanda cautelare proposta con il ricorso introduttivo.
Con motivi aggiunti, il ricorrente avversava la successiva determinazione con cui l’Amministrazione aveva provveduto, in modo parzialmente satisfattivo, sull’invito alla revisione in autotutela della valutazione di alcuni titoli, nonché la nota e i verbali della commissione esaminatrice.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, richiamata l’ordinanza n. 121 del 2025, ha ritenuto che anche i motivi aggiunti fossero privi di fumus boni iuris. Le censure riguardanti la valutazione dei titoli e della prova scritta di contenuto pratico sono state considerate irrilevanti, poiché il giudizio di non ammissione alla prova orale si fondava unicamente sul negativo esito della prova scritta teorica.
Quanto alle doglianze avverso il giudizio di insufficienza della commissione, il Collegio ha rilevato che esse involgono un inammissibile sindacato di merito della discrezionalità amministrativa. La mera elencazione dei contenuti dell’elaborato e la contestazione della diversa valutazione della prova di un altro candidato non offrono alcun concreto indice delle figure sintomatiche, soltanto ipotizzate, della disparità di trattamento, del travisamento e dell’illogicità.
Il Tribunale ha inoltre escluso il periculum in mora in termini di gravità e irreparabilità, considerato che le prove concorsuali avevano trovato già integrale svolgimento. In tale stadio procedurale, ha precisato il Collegio, deve essere assicurata prevalenza all’interesse pubblico connesso all’immissione in servizio dei vincitori, risultando irrilevante la tempistica prescelta per i finali adempimenti della procedura.
La domanda cautelare è stata pertanto respinta, con nullità per le spese in assenza di controparti costituite.
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Nota della Redazione
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