Stabilizzazione non sana abuso senza nesso causale con contratti a termine (Cass. civ. Sez. V n. 26979 del 07.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La stabilizzazione del lavoratore precario assunto a tempo indeterminato non esclude, di per sé, il diritto al risarcimento del danno da abusivo ricorso al contratto a termine. L’effetto sanante si produce solo quando la immissione in ruolo si ponga in rapporto di diretta derivazione causale con la successione dei contratti a termine abusivi, essendo stata da questa determinata quale esito di misure specificamente volte a superare il precariato. Non basta una connessione di mera agevolazione. Ne consegue che, ove la stabilizzazione trovi titolo in una diversa ragione, come il diritto di precedenza previsto dall’art. 5, comma 4-quinquies, d.lgs. n. 368/2001, il risarcimento resta dovuto. La clausola 4 dell’accordo quadro recepito dalla direttiva 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone inoltre al datore pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e di carriera, l’anzianità maturata con contratti a termine, a parità di funzioni svolte.

Il Fatto

La Corte d’appello di Lecce ha respinto il gravame dell’Agenzia regionale ricorrente e confermato la decisione di primo grado. Questa aveva riconosciuto al dipendente il risarcimento del danno per abusivo ricorso al termine in relazione a una serie di contratti intercorsi con l’Agenzia, nonché la ricostruzione della carriera con riconoscimento degli anni di servizio precedenti all’assunzione a tempo indeterminato. I giudici di merito avevano escluso che la stabilizzazione intervenuta valesse a precludere il risarcimento, non essendo collegata a specifiche previsioni legislative di stabilizzazione del personale precario, e avevano ritenuto non giustificata la diversità di trattamento rispetto al personale di ruolo.

L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, resistiti dal dipendente con controricorso; la ricorrente ha depositato memoria.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente deduceva la violazione dell’art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, della L.R. Puglia n. 3/2010 e dell’art. 28, comma 2, d.lgs. n. 81/2015, sostenendo che la stabilizzazione avrebbe dovuto indurre a rigettare la domanda risarcitoria. La censura è infondata.

La Corte richiama la giurisprudenza sul danno cd. comunitario, liquidato secondo i criteri delle Sezioni Unite n. 5072 del 2016, in conformità alla direttiva 1999/70/CE, allo scopo di assicurare una misura sufficientemente dissuasiva. Quanto all’efficacia sanante dell’assunzione a tempo indeterminato, il Collegio ne individua il presupposto nella stretta correlazione tra abuso e procedura di stabilizzazione, secondo Cass. Sez. L n. 27882 del 2023: la stabilizzazione deve porsi in rapporto di diretta derivazione causale con l’abusiva reiterazione, e non di mera agevolazione, occorrendo che ne sia stata determinata, quale esito di misure volte a superare il precariato, come chiarito da Cass. Sez. L n. 14815 del 2021.

Nel caso concreto l’immissione in ruolo non è avvenuta in ragione della successione dei contratti a termine, ma in applicazione del diritto di precedenza di cui al comma 4-quinquies dell’art. 5 del d.lgs. n. 368/2001, introdotto dall’art. 1, comma 40, legge n. 247/2007, per come richiamato dall’art. 12, comma 2, lett. b), L.R. n. 3/2010 per gli operai stagionali forestali con almeno centottantuno giornate lavorative. Si tratta di previsione applicabile a prescindere da qualsiasi abusiva reiterazione del termine e ad essa non ricollegabile: il nesso causale richiesto manca e il risarcimento resta dovuto.

Con il secondo motivo si deduceva la violazione della clausola 4 dell’accordo quadro e dell’art. 97 Cost., assumendo che il personale a termine fosse compensato da un elemento aggiuntivo della retribuzione idoneo a sanare la disparità e che la ricostruzione di carriera dovesse tener conto della diversa modalità di reclutamento, senza concorso pubblico.

La censura è infondata. La clausola 4 è di diretta applicazione e impone al datore pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi, l’anzianità maturata con contratti a termine nella stessa misura prevista per chi è stato assunto ab origine a tempo indeterminato, quando le funzioni svolte siano identiche, in applicazione del principio di non discriminazione (Cass. Sez. L n. 3473 del 2019, n. 15231 del 2020, n. 30784 del 2024).

Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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