Stabilizzazione del precario e assunzione a tempo indeterminato: onere e discrezionalità (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18532 del 08.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto all’assunzione a tempo indeterminato del lavoratore utilmente collocato in una graduatoria formata a seguito di avviamento alla selezione non costituisce diritto soggettivo, ma è subordinato all’esercizio di scelte discrezionali della pubblica amministrazione, da compiersi nel rispetto dei vincoli di bilancio, delle dotazioni organiche e della programmazione triennale del fabbisogno. La stabilizzazione del personale precario, ancorché il lavoratore possegga i presupposti soggettivi, presuppone l’attivazione di tali scelte. Nel giudizio di legittimità il difetto di allegazione dei presupposti di fatto e di diritto del preteso diritto non è surrogabile, né può essere introdotta per la prima volta la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance, risultando inammissibile.
Il Fatto
Alcuni lavoratori, utilmente inseriti in una graduatoria formata dall’ufficio provinciale del lavoro nel giugno 2005 a seguito di avviamento alla selezione richiesto nel 2004 da un’azienda sanitaria per la copertura di trenta posti di commesso, agivano in giudizio per ottenere l’assunzione con contratto a tempo determinato o, in via subordinata, a tempo indeterminato. Essi rappresentavano di non essere stati assunti, nonostante i solleciti, perché nel frattempo era intervenuta una legge regionale che aveva modificato i presupposti dell’assunzione per le categorie di appartenenza.
Il giudice di primo grado riconosceva il diritto soggettivo all’avviamento alla selezione, escludendo l’applicabilità del blocco delle assunzioni per l’anno di riferimento, e la Corte d’Appello rigettava sia il gravame principale dell’azienda sia quello incidentale dei lavoratori, confermando il diritto all’assunzione a termine per un triennio e negando quello a tempo indeterminato. I lavoratori ricorrono quindi per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
I primi tre motivi — che denunciano la violazione delle norme sul blocco delle assunzioni e sul riparto dell’onere della prova, tutti volti a contestare il mancato riconoscimento dell’assunzione a tempo indeterminato — sono esaminati congiuntamente per connessione. La Corte rileva una ragione comune di rigetto, che integra ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ. le rationes decidendi del giudice di merito: la domanda di assunzione a tempo indeterminato era stata proposta solo in via subordinata rispetto a quella a termine, accolta.
Poiché manca ogni deduzione sull’erroneità di tale ricostruzione e difetta un motivo articolato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., che consenta di verificare l’effettiva subordinazione delle domande, i motivi non possono essere accolti. Essi sono comunque inammissibili: il primo non si confronta con la ratio della decisione, che ha escluso il diritto per difetto di allegazione dei presupposti normativi, né censura l’affermazione secondo cui la stabilizzazione è rimessa a scelte discrezionali dell’amministrazione.
Il secondo motivo è inammissibile anche perché deduce un omesso esame ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. in presenza di doppia conforme, senza indicare le divergenze motivazionali tra le due sentenze, come richiesto da Cass. n. 5528 del 2014. Il vizio non è deducibile quando i giudici di merito hanno ricostruito il fatto negli stessi termini, e nel caso di specie si sollecita una rivalutazione del materiale probatorio. Il terzo motivo, sul riparto dell’onere della prova, non aggredisce la ragione principale del rigetto.
Il quarto motivo, sul mancato riconoscimento del danno, è parimenti inammissibile: integralmente risarcito il pregiudizio dall’assunzione a termine, negato il diritto a quella a tempo indeterminato, la domanda di danno da perdita di chance risulta nuova e mai proposta in precedenza. La Corte esclude infine che l’allegazione, contenuta nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ., di un’avvenuta stabilizzazione nel 2021 possa incidere sul percorso motivazionale, poiché tali memorie non possono introdurre nuove eccezioni implicanti accertamenti di fatto. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.