Stabilizzazione del precario prioritaria rispetto alla mobilità volontaria (TAR Puglia n. 1038 del 10.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le procedure di stabilizzazione del personale precario, quando autorizzate da una norma di legge, prevalgono sulle procedure di mobilità volontaria e non sono soggette alla regola generale del previo esperimento di queste ultime. Il principio di specialità della disciplina che consente la stabilizzazione recede rispetto al criterio opposto e si impone all’amministrazione che intenda soddisfare il fabbisogno mediante scorrimento di graduatoria. Le previsioni normative che strutturano il procedimento di mobilità non consentono la formazione di graduatorie sul modello di quelle concorsuali: esse non sono efficaci negli anni seguenti e si esauriscono con le specifiche assunzioni cui sono finalizzate. È pertanto illegittimo il piano assunzionale che copra i posti disponibili solo mediante scorrimento della graduatoria di mobilità, obliterando in concreto la stabilizzazione del personale che ha prestato servizio nel periodo emergenziale.
Il Fatto
Il ricorrente, in servizio presso l’azienda sanitaria resistente, impugna gli atti con cui l’amministrazione ha definito il piano triennale del fabbisogno e il piano assunzionale, indetto l’avviso pubblico di mobilità volontaria per la copertura di diciotto posti di operatore socio-sanitario e concluso la procedura di stabilizzazione di cui all’art. 1, comma 268, lett. b), legge n. 234/2021. Il ricorrente, riconosciuto in possesso dei requisiti, è stato collocato in un allegato che ne subordina l’assunzione allo spazio assunzionale autorizzato dalla Regione, il quale prevede la copertura dei posti solo mediante mobilità e scorrimento delle graduatorie vigenti.
Con motivi aggiunti impugna, tra gli altri, il provvedimento che non lo inserisce tra i destinatari della stabilizzazione per sopravvenuta titolarità di un rapporto a tempo indeterminato, la clausola dell’avviso interno che richiede la persistenza dello stato di precarietà, nonché gli atti con cui l’amministrazione ha continuato a ricoprire i posti mediante la graduatoria di mobilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni di rito. Quella di inammissibilità per omessa notifica ai controinteressati è infondata: ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a. è sufficiente la notifica ad almeno uno dei controinteressati, e tale qualifica spetta anche all’idoneo collocato in graduatoria, che trae vantaggio dall’eventuale scorrimento e dai punteggi utili per altri concorsi. L’eccezione di difetto di interesse verso gli atti regionali è parimenti infondata, poiché la documentazione dimostra che quegli atti condizionano lo spazio assunzionale e la priorità riconosciuta alle graduatorie vigenti. L’eccezione di improcedibilità per mancata impugnazione della graduatoria rettificata è inammissibile per difetto di prova: l’amministrazione non ha prodotto il provvedimento di rettifica, e solo dalla sua integrale ostensione sarebbe verificabile la natura meramente materiale dell’emenda.
Nel merito il ricorso introduttivo è accolto. Il Collegio aderisce all’orientamento secondo cui sussiste una differenza ontologica tra la graduatoria di mobilità e quella concorsuale, richiamando Cons. Stato n. 11065 del 2022: le previsioni sulla mobilità non consentono graduatorie efficaci negli anni seguenti, destinate come sono a esaurirsi con le assunzioni cui sono finalizzate. Il piano assunzionale che consente la copertura degli ulteriori posti solo mediante scorrimento della graduatoria approvata a valle dell’avviso di mobilità è dunque illegittimo.
Parimenti illegittimo è il provvedimento che conclude la procedura di stabilizzazione e colloca il ricorrente tra i soggetti assumibili nei limiti dello spazio autorizzato, poiché rinvia a un piano che per gli operatori socio-sanitari prevede esclusivamente la mobilità. Gli atti impugnati, inoltre, obliterano in concreto la stabilizzazione del personale precario che ha operato durante l’emergenza, vanificando gli obiettivi della disciplina speciale. Il Collegio richiama il principio per cui le procedure di stabilizzazione possono essere attivate con priorità rispetto a quelle di mobilità e non sono soggette al previo esperimento di queste, risultando recessivo il criterio dell’art. 30, comma 2-bis, d.lgs. n. 165/2001 (Cons. Stato n. 3512 del 2015).
Quanto ai motivi aggiunti, il Collegio dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario sulle censure relative all’esclusione dalla stabilizzazione: la procedura, priva di prove selettive, non è concorsuale e gli atti costituiscono esercizio dei poteri del privato datore di lavoro, con conseguente translatio iudicii ex art. 11 c.p.a. È invece inammissibile, per omessa notifica ad almeno un controinteressato in attualità di qualifica, l’impugnazione degli atti del 2024 che hanno dato continuità allo scorrimento della graduatoria di mobilità.
Nota della Redazione
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