Ottemperanza al giudicato sulle spettanze della carta docente per i precari (TAR Campania n. 3681 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, accerta la mancata esecuzione del giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario che ha riconosciuto al docente precario il beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione e ordina all’Amministrazione di provvedere nel termine fissato. L’inerzia dell’Amministrazione, protratta oltre il termine di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, integra i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza. Il compenso del commissario è liquidato con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con istanza da presentarsi a pena di decadenza nei termini dell’art. 71 del medesimo decreto.
Il Fatto
Il ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, ha azionato davanti al giudice amministrativo il giudicato formatosi su una pronuncia del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscergli il beneficio economico annuo della carta elettronica per la formazione, con le medesime modalità previste per il personale di ruolo, per il servizio prestato in più anni scolastici.
La sentenza era stata notificata all’Amministrazione e non era stata impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria. Poiché il Ministero non aveva dato esecuzione al titolo, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’assegnazione di un termine per provvedere, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che sussistono tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. La mancata impugnazione della sentenza, attestata dalla certificazione di cancelleria, ne conferma la definitività; l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996 integra l’inerzia dell’Amministrazione.
Il ricorso è pertanto accolto. Il TAR ordina all’Amministrazione di provvedere, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.
Il Collegio precisa che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza, richiamando C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015 e TAR Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019. Viene quindi nominato commissario, per il caso di ulteriore inottemperanza, il Dirigente della competente Direzione generale o un funzionario delegato.
Quanto al compenso, il TAR stabilisce che sarà determinato e liquidato con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con riferimento all’art. 55 per l’uso del mezzo proprio, all’art. 8 della legge n. 417/1978 e alla Circolare del Ministero del Tesoro n. 75/1991, e all’art. 56 per le ulteriori spese. La parcella va presentata, a pena di decadenza, nei termini dell’art. 71 del citato d.P.R., con decorrenza del termine dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione, non dal deposito della relazione.
Infine, le spese di lite, comprensive di spese, diritti e onorari degli atti successivi al decreto, sono liquidate secondo il canone della soccombenza, in misura che tiene conto della non particolare complessità delle questioni trattate, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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