Inidoneità al ruolo di sommozzatore per policitemia e transito nei ruoli ordinari (TAR Emilia-Romagna n. 998 del 22.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La cancellazione dal ruolo dei sommozzatori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, disposta per sopravvenuta inidoneità fisica accertata dal competente organo tecnico-sanitario, non richiede, nella disciplina vigente al momento dell’adozione del provvedimento, la sussistenza di un danno d’organo. Il giudizio tecnico espresso dal Comitato consultivo, ancorato alla primaria tutela della salute del lavoratore, è immune da vizi di illogicità e irragionevolezza ed è insindacabile nel merito. Il transito nei ruoli ordinari costituisce atto dovuto ai sensi dell’art. 65, primo comma, d.lgs. n. 217 del 2005, mentre l’inabilità parziale presuppone che il dipendente alleghi un principio di prova circa l’esistenza di attività specialistiche compatibili con lo stato di salute.

Il Fatto

Il ricorrente è un vigile del fuoco assunto nel 2005 e inserito nel ruolo di specialista sommozzatore dal 2015. Nell’ottobre 2020 è stato cancellato dal ruolo a seguito di un giudizio di non idoneità temporanea, divenuto permanente nel 2021 per una policitemia diagnosticata nel 2007 e già nota all’atto dell’ammissione al corso di formazione del 2014.

Con provvedimento dell’ottobre 2022 l’Amministrazione ha disposto il transito del dipendente nei ruoli ordinari dei Vigili del fuoco. Il ricorrente ha impugnato l’atto deducendo violazione di legge ed eccesso di potere per errore nei presupposti, invocando i principi di trasparenza, proporzionalità e imparzialità, e richiamando il decreto ministeriale n. 72 del 2 aprile 2024 che subordina l’inidoneità alla presenza di un danno d’organo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal rilievo che la cancellazione è conseguenza del parere del Comitato consultivo tecnico sanitario sommozzatori, che ha ritenuto violato il punto H.2 dei criteri di valutazione, il quale annovera la policitemia tra le patologie ematiche ostative. Il Comitato avrebbe dovuto riesaminare il caso nel novembre 2022, ma la decisione è stata rinviata senza che risulti alcuna successiva determinazione; il giudice è dunque tenuto a pronunciarsi sulla legittimità degli atti adottati.

Quanto alla dedotta violazione di legge per contrasto con il decreto ministeriale n. 72 del 2 aprile 2024, il Tribunale osserva che tale disciplina non era vigente al momento dell’adozione degli atti impugnati e non correlava l’inidoneità alla presenza di un danno all’organo. La censura è pertanto respinta.

Non è ravvisabile violazione neppure con riferimento alle conseguenze della inidoneità, ricondotte dall’Amministrazione all’art. 65, primo comma, d.lgs. n. 217 del 2005. Il comma 5 del medesimo articolo, invocato dal ricorrente, presuppone che il dipendente alleghi un principio di prova circa l’esistenza di attività specialistiche compatibili con lo stato di salute, evenienza che, date le peculiarità dell’attività di sommozzatore, non risulta dimostrata.

Nel merito, il Comitato ha valutato la posizione del ricorrente assumendo come primaria la tutela della salute del lavoratore, messa a rischio dalla patologia, dalla lieve cardiopatia e dai possibili effetti collaterali della terapia farmacologica. Il giudizio tecnico appare immune dai vizi di illogicità e irragionevolezza, trattandosi di atto dovuto rispetto all’inidoneità rilevata. Neppure il consulente di parte ha escluso il rischio, pur definendolo minimo. La dedotta contraddittorietà con i precedenti giudizi è infine esclusa dal mutato quadro medico. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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