Atti persecutori derubricati in molestie: manca la motivazione sulla petulanza (Cass. pen. Sez. I n. 22657 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La derubricazione del fatto dal delitto di atti persecutori alla contravvenzione di molestie non autorizza il giudice di appello a far derivare automaticamente la responsabilità dal venir meno degli eventi di reato di cui all’art. 612-bis cod. pen. Il reato di cui all’art. 660 cod. pen. è configurabile non in presenza di qualsiasi condotta che interferisca oggettivamente nell’altrui sfera di quiete, ma richiede modalità connotate da petulanza o altro biasimevole motivo, nonché la verifica del dolo, inteso come volontà di interferire in modo inopportuno nell’altrui sfera di libertà. È pertanto viziata la motivazione che ometta l’analisi delle ragioni della condotta e il giudizio di valore che le qualifica.
Il Fatto
Una donna è stata condannata in primo grado dal Tribunale di Milano per il delitto di atti persecutori ai danni dell’ex compagno, con condotte reiterate consistite in numerose chiamate e messaggi, appostamenti sotto l’abitazione e contatti con conoscenti della vittima, con creazione di profili falsi sui social.
La Corte d’Appello di Milano, respinta la richiesta di rinnovazione istruttoria sulla messaggistica, ha ribaltato la qualificazione giuridica ritenendo il reato contravvenzionale di molestie ex art. 660 cod. pen., con pena ridotta e benefici di legge. L’imputata ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene fondato il secondo motivo. Il primo motivo, con cui si censurava il rigetto della rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale sulla messaggistica, è giudicato infondato: è la stessa Corte di Appello ad ammettere che la relazione tra i due si è protratta, a fasi alterne, sino all’estate del 2020. Si tratta di un dato pacifico, che non necessitava di essere provato tramite l’acquisizione dei messaggi, sicché la motivazione del rigetto non è illogica.
Il fulcro del ragionamento riguarda invece il difetto di motivazione sul reato ritenuto in appello. La Corte osserva che i giudici di secondo grado compiono un eccessivo disimpegno argomentativo sui fatti costitutivi delle molestie e sul correlato elemento psicologico. Il riferimento difensivo al reato minore nei motivi di appello, se rende non deducibile il tema del mutamento del titolo ex art. 521 cod. proc. pen., non equivale a rinunzia a coltivare il motivo di ricorso sulla diversa qualificazione.
La Corte richiama la giurisprudenza sul reato ritenuto, secondo cui è necessaria un’analisi approfondita delle ragioni della condotta qualificabile come petulanza. Il reato di cui all’art. 660 cod. pen. si caratterizza per le modalità e per il coefficiente psicologico, sicché occorre identificare in concreto uno specifico contegno intollerabile e incivile verso la persona molestata e verificare la ricorrenza del dolo: la volontà di interferire in modo inopportuno nell’altrui sfera di libertà, per ragioni da apprezzare attraverso un giudizio di valore.
Nel caso concreto, rileva la Corte, già l’elemento materiale non è chiaramente delimitato, non essendo precisato se nella responsabilità siano richiamate le condotte tra il 2016 e l’estate del 2020, in ragione dell’intermittenza del rapporto. Soprattutto, è del tutto assente la motivazione sul particolare elemento psicologico richiesto dalla norma, specie a fronte delle allegazioni difensive sulla necessità di mantenere i contatti per pianificare la crescita del figlio minore.
Ne consegue l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano, restando assorbito ogni ulteriore profilo, ivi compreso quello relativo al risarcimento del danno in favore della parte civile.
Nota della Redazione
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