41-bis, ricorso per cassazione limitato alla sola violazione di legge (Cass. pen. Sez. I n. 22658 del 18.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Avverso il provvedimento con cui il Tribunale di sorveglianza decide sul reclamo in materia di applicazione o proroga del regime differenziato di cui all’art. 41-bis Ord. pen. il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per violazione di legge, ai sensi dell’art. 41-bis, comma 2-sexies, Ord. pen. In tale sede il sindacato di legittimità è circoscritto all’ipotesi di assoluta carenza di motivazione, intesa come mancanza grafica della stessa o come testo privo dei requisiti minimi di logicità e aderenza ai dati cognitivi acquisiti. Non è deducibile il difetto di motivazione che si risolva in una diversa lettura degli elementi istruttori, poiché il giudizio sulla permanenza del pericolo di contatti con il contesto criminale di provenienza costituisce valutazione in fatto. Ai fini della proroga non è necessario accertare la perdurante affiliazione al gruppo, ma la ragionevole presunzione del mantenimento o della ripresa dei collegamenti in caso di regime ordinario.

Il Fatto

Il Tribunale di sorveglianza, con ordinanza del 6 novembre 2025, ha respinto il reclamo proposto dal detenuto avverso il decreto ministeriale di proroga del regime differenziato adottato il 30 aprile 2024. A fondamento della decisione il Tribunale ha richiamato la particolare intensità e rilevanza del ruolo assunto dal ricorrente nell’organizzazione di riferimento, taluni passaggi criptici registrati nei colloqui con i familiari e l’assenza di concreti segnali di ravvedimento.

Il condannato ha impugnato l’ordinanza in cassazione con un unico motivo, deducendo erronea applicazione di legge e assenza di motivazione su punti essenziali del reclamo. La difesa ha sostenuto che il Tribunale si sarebbe limitato a recepire i contenuti delle informative di polizia, senza vaglio critico, e avrebbe ignorato la produzione difensiva sulla pretesa disgregazione del sodalizio e sulla reale consistenza degli scambi informativi con i familiari.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, muovendo dalla delimitazione del mezzo di impugnazione. Avverso il provvedimento del Tribunale di sorveglianza in sede di reclamo circa l’applicazione o la proroga del regime differenziato è ammesso ricorso per cassazione in rapporto alla sola violazione di legge, come stabilito dall’art. 41-bis, comma 2-sexies, Ord. pen.

Da tale limite discende la possibilità, per la Suprema Corte, di rilevare esclusivamente l’assoluta carenza di motivazione. Questa ricorre quando manca graficamente l’apparato argomentativo, oppure quando il testo è del tutto sfornito dei requisiti minimi di logicità e aderenza ai dati cognitivi acquisiti, così da rendere incomprensibile il percorso giustificativo. La carenza sussiste anche quando non vengono esplicitate argomentazioni su specifici motivi difensivi potenzialmente idonei a condurre a una soluzione diversa.

Nel caso concreto la Corte ha escluso tale ipotesi. Il Tribunale ha indicato in modo compiuto le ragioni della ritenuta sussistenza del pericolo di mantenimento dei contatti tra il ricorrente e il contesto criminale di tipo associativo. Il pericolo è stato rapportato al ruolo di vertice rivestito nell’organizzazione di stampo mafioso, il cui profilo operativo non è risultato neutralizzato. La Corte ha precisato che il giudice di merito ben può riprendere il contenuto delle informative di polizia giudiziaria, mentre le doglianze difensive introducono temi di merito, non valutabili in sede di legittimità.

La Corte ha inoltre richiamato la natura preventiva della misura, già affermata da Sez. 1, n. 52054 del 29/04/2014, Rv. 261809 e ribadita dalla Corte Edu, Provenzano contro Italia, 25 settembre 2018, quanto alla compatibilità del regime con l’art. 3 Conv. in presenza di adeguata giustificazione delle opzioni di applicazione e proroga. Ne segue che non è richiesto un accertamento della perdurante affiliazione, ma la verifica di elementi che facciano ragionevolmente presumere il mantenimento o la ripresa dei contatti con la realtà criminale di provenienza, trattandosi di tipica valutazione in fatto in cui incide l’intensità pregressa del ruolo associativo, come ribadito da Sez. 5, n. 40673 del 30/05/2012, Rv. 253713. I motivi, in parte in fatto e in parte generici, hanno quindi condotto all’inammissibilità, con condanna alle spese e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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