Riesame cautelare, il vincolo di rinvio impone di superare l’unica captazione (Cass. pen. Sez. V n. 13317 del 07.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il giudice del rinvio che pronuncia a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione è vincolato ai rilievi motivazionali espressi in sede rescindente e non può colmare la lacuna evidenziata limitandosi a valorizzare nuovi elementi che non ne spieghino la superabilità. Qualora la Corte abbia ritenuto insufficiente una singola captazione a fondare la stabile partecipazione dell’indagato al sodalizio criminale, il riesame non può affermare i gravi indizi nuovamente sulla base della medesima conversazione, senza chiarire l’effettiva carica indiziaria degli ulteriori elementi e in che termini essi dimostrino la persistente partecipazione associativa, piuttosto che il concorso o il tentativo di concorso in un reato fine. L’art. 34, comma 1, cod. proc. pen., per la sua ratio, è applicabile alle ordinanze emesse nell’ambito di procedure cautelari, sicché il rinvio va disposto a una diversa composizione del collegio. L’eventuale incompatibilità del giudice non integra vizio di nullità, ma costituisce motivo di astensione o di ricusazione.

Il Fatto

Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il provvedimento con cui il G.I.P. del medesimo Tribunale ha applicato gli arresti domiciliari a un indagato per il reato aggravato dalla transnazionalità di partecipazione a un’associazione a delinquere dedita al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e al riciclaggio dei relativi proventi.

Secondo l’ipotesi accusatoria, l’indagato avrebbe svolto il ruolo di intermediario con cittadini extracomunitari aspiranti a ottenere un titolo di soggiorno tramite le illecite coperture dell’associazione, operando alle dipendenze di uno dei vertici. Avverso la nuova ordinanza, adottata dopo l’annullamento della precedente decisione, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi colgono nel segno. La Corte rileva che il giudice del rinvio ha percorso il medesimo iter logico-argomentativo già sviluppato nella precedente ordinanza, proponendo sui gravi indizi di colpevolezza un apparato giustificativo affetto da identici vizi, così violando il vincolo di rinvio.

In sede rescindente era stato evidenziato che l’unica captazione del 12 agosto 2023 valorizzata a carico dell’indagato non poteva costituire elemento sufficiente a inferire la stabile e persistente partecipazione al sodalizio. Nell’ordinanza impugnata il Tribunale, pur considerando formalmente ulteriori e inedite evidenze, afferma i gravi indizi nuovamente in forza della medesima captazione, senza chiarire l’effettiva carica indiziaria dei nuovi elementi né in che termini essi colmino la lacuna motivazionale.

La Corte censura l’attendibilità del teste, poiché il Tribunale non si confronta con le aporie emergenti dal suo narrato. Delle due l’una: o il teste si è rivolto all’indagato in più occasioni per procurare una sistemazione lavorativa apparente finalizzata al permesso di soggiorno, ma allora nulla aggiunge alla conversazione già valutata, che continua a comprovare solo la consapevolezza dell’attività illecita, non l’inserimento associativo; ovvero ha contattato ripetutamente l’indagato per plurimi soggetti, ma allora la qualifica di persona informata sui fatti risulta in discussione.

Il Tribunale, nel tentativo di aggirare il vincolo, si limita ad asserire che i nuovi elementi garantirebbero un’implementazione del quadro indiziario, ma non spiega perché rivelerebbero la stabile partecipazione all’associazione, anziché il concorso o il tentativo di concorso in un reato fine. L’ordinanza è dunque annullata con rinvio al Tribunale di Salerno in diversa composizione, in applicazione dell’art. 34, comma 1, cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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