Rigetto dell’istanza di stato di necessità e diniego di attenuanti generiche (Cass. pen. n. 3589 del 2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di stato di necessità, il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, non deve essere stato causato volontariamente o colposamente dal soggetto e deve essere indipendente dalla sua volontà. La scriminante è esclusa quando l’agente abbia volontariamente aderito alla situazione di pericolo o abbia assunto, senza costrizione attuale, un ruolo all’interno dell’organizzazione criminale. Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato facendo riferimento alla gravità del fatto e alle modalità di esecuzione, elementi idonei a soddisfare lo standard di cui all’art. 133 cod. pen.

Il Fatto

Il ricorrente era stato condannato per partecipazione ad un’associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e per il reato di tortura nei confronti di migranti detenuti in campi di prigionia libici. La Corte d’assise d’appello aveva confermato la condanna, escludendo la configurabilità dello stato di necessità e negando le attenuanti generiche. L’imputato, cittadino bengalese, sosteneva di essere stato costretto a svolgere compiti di custodia nei campi e di aver agito per salvarsi dalla violenza degli organizzatori.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo di ricorso, confermando la correttezza dell’esclusione dello stato di necessità. I giudici hanno valorizzato la circostanza dell’arrivo volontario dell’imputato in Libia e la mancata prova di una costrizione attuale al momento dell’assunzione degli incarichi. La sentenza impugnata ha correttamente rilevato che il ricorrente non aveva dimostrato di non aver avuto alternative, mentre risultava che lo stesso aveva goduto di condizioni migliori nel campo rispetto ad altri migranti e non viaggiava sui barconi, ma con mezzi differenti.

La Corte ha inoltre ritenuto immune da vizi di legittimità la valutazione delle prove testimoniali. Il ricorrente aveva riprodotto nell’atto di impugnazione le censure già proposte in appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza territoriale. Tale condotta è stata giudicata inammissibile, in quanto la mera riproduzione del motivo d’appello non integra una critica argomentata al provvedimento impugnato.

Il secondo motivo, relativo al diniego delle attenuanti generiche, è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ricordato che la valutazione del giudice di merito può fondarsi su un solo elemento, purché prevalente, come la gravità del fatto e il ruolo dell’imputato nell’associazione. Il richiamo all’art. 133 cod. pen. e alle modalità di esecuzione del reato è sufficiente a sostenere il diniego delle circostanze attenuanti, non potendo la Corte di legittimità rivalutare il merito della decisione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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