Gioco illegale: incostituzionalità della norma Balduzzi non travolge l’imposta sui totem (Cass. civ. Sez. V n. 1783 del 26.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 7, comma 3-quater, d.l. n. 158/2012, c.d. “decreto Balduzzi”, convertito con modificazioni dalla legge n. 168/2012, non fa venir meno la debenza dei tributi dovuti a seguito dell’esercizio dell’attività di gioco illegale, in quanto essa trova il suo fondamento normativo sull’art. 1, comma 646, lettera b), della l. n. 190/2014. Tale disposizione, diversamente da quella dichiarata incostituzionale, si dirige al solo gioco illegale e non è né generica né indeterminata, contrastando la messa a disposizione di specifici apparecchi (c.d. “totem”) analiticamente individuati quali idonei al gioco illegale online. La norma non pone questioni di costituzionalità, anche in ragione della possibilità per il contribuente di provare il periodo di effettiva disponibilità delle apparecchiature ai sensi dell’art. 1, comma 647, della l. n. 190/2014.

Il Fatto

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli emetteva un avviso di accertamento nei confronti del contribuente, titolare di una ditta individuale, per il recupero dell’imposta unica di cui all’art. 1, comma 646, lett. b), della l. n. 190/2014, relativa all’anno 2015. La pretesa si fondava sul processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, che aveva rinvenuto presso l’esercizio quattro apparecchi della tipologia “postazioni telematiche” (c.d. “totem” o personal computer), ritenuti finalizzati al gioco con vincite in denaro e non collegati alla rete statale di raccolta del gioco. I giudici di merito rigettavano il ricorso del contribuente, che proponeva quindi ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina preliminarmente l’eccezione relativa all’applicabilità della sentenza Corte cost. n. 104/2025 (nel principio di diritto indicata come n. 105), che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 3-quater, d.l. n. 158/2012. I giudici di legittimità chiariscono che la dichiarazione di incostituzionalità non travolge la pretesa erariale, in quanto la fattispecie in esame trova il suo fondamento nell’art. 1, comma 646, lett. b), della l. n. 190/2014. Tale disposizione, infatti, si dirige al solo gioco illegale, non contemplando gli apparecchi genericamente idonei alla navigazione in internet, ma solo quelli funzionali in via esclusiva alla fruizione del gioco online, i c.d. “totem”. La norma, quindi, non è affetta dalla genericità e indeterminatezza che hanno determinato la pronuncia della Consulta, la quale censurava la previsione che accomunava condotte diversificate e colpiva anche la messa a disposizione di apparecchiature idonee al gioco legale.

Quanto ai motivi di ricorso, la Corte dichiara inammissibili il primo e il secondo motivo. Il giudice di merito ha accertato che gli apparecchi rinvenuti rientrano pienamente nella tipologia prevista dalla norma, e le censure propongono mere questioni di merito relative alla valutazione delle prove, non scrutinabili in sede di legittimità. Il riferimento all’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992 è irrilevante, trattandosi di norma di natura sostanziale applicabile ai giudizi introdotti successivamente al 16 settembre 2022, mentre il giudizio in esame è stato instaurato prima. Il terzo motivo, riguardante la condanna alle spese in favore dell’Agenzia difesa dai propri funzionari, è infondato, in quanto la giurisprudenza di legittimità riconosce all’Amministrazione vittoriosa la liquidazione delle spese con la riduzione del venti per cento.

Il ricorso è quindi integralmente rigettato. La Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché delle somme ulteriori ex art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., in ragione dell’applicazione delle Sezioni Unite n. 28540/2023 in tema di abuso del processo per la richiesta di decisione in seguito alla proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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