Riciclaggio consumato per chi mette a disposizione la carta prepagata (Cass. pen. Sez. II n. 32392 del 31.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Integra l’elemento materiale del delitto di riciclaggio la ricezione di una somma di denaro profitto di delitto su carta prepagata attivata dall’imputato, poiché la messa a disposizione del proprio strumento di pagamento è di per sé idonea a rendere più difficoltosa l’identificazione dell’origine illecita del denaro, in ragione del suo frazionamento tra più soggetti. Essendo il riciclaggio reato a forma libera, non si richiede una trasformazione del bene, un suo trasferimento o una nuova immissione nel ciclo economico, né un successivo prelievo o atto dispositivo, potendo la condotta punibile consistere in azioni dirette a ostacolare l’individuazione della provenienza delittuosa. Il dolo, anche nella forma eventuale, può essere desunto da indicatori congiuntamente valutati, quali l’elevato importo privo di giustificazione, lo stato di non abbienza e l’assenza di altre movimentazioni. Il diverso trattamento tra la condotta di chi attiva la carta e quella di chi tenta di monetizzare vaglia circolari si giustifica in ragione della diversità degli addebiti in fatto.

Il Fatto

La Corte di appello di Roma, con sentenza emessa il 01.12.2025, confermava la pronuncia del Tribunale di Roma del 19.03.2024 che aveva dichiarato quattro imputati responsabili di riciclaggio, con pene comprese tra un anno e dieci mesi e due anni e otto mesi di reclusione, oltre multa, e con confisca anche per equivalente di somme di denaro. Le condotte riguardavano l’accredito di tranche del profitto di una truffa su carte prepagate intestate agli imputati e l’emissione di vaglia circolari in favore di terzi.

Avverso tale pronuncia gli imputati proponevano distinti ricorsi per cassazione, deducendo violazione di legge in relazione all’art. 648-bis cod. pen., vizi di motivazione, mancata riqualificazione in tentativo o in ricettazione, contraddittorietà tra il trattamento riservato alle diverse posizioni e censure sul trattamento sanzionatorio. Il ricorso di uno degli imputati era inoltre prospettato come tardivo.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Il nucleo argomentativo riguarda l’elemento materiale del riciclaggio. Secondo la Corte è corretta la statuizione di appello secondo cui il mancato prelevamento è irrilevante: la disponibilità dell’imputato ad attivare a proprio nome la carta prepagata sulla quale era stata trasferita parte del profitto della truffa, previa parcellizzazione dell’importo originario in più tranche, era di per sé sola idonea a configurare il reato in forma consumata, avendo già ostacolato la tracciabilità del profitto.

La Corte afferma che integra l’elemento materiale del delitto previsto dall’art. 648-bis cod. pen. la ricezione di parte soltanto di una somma di denaro costituente profitto di attività delittuosa, trattandosi di condotta che, pur non concretizzandosi in atti dispositivi, è comunque idonea a rendere più difficoltosa l’identificazione della provenienza illecita in ragione del frazionamento tra più soggetti. Sul punto richiama Sez. 2, n. 41517 del 13/09/2024, Oliveri, Rv. 287183 e Sez. 2, n. 18965 del 21/04/2016, Barrai, Rv. 266947, quest’ultima relativa all’accredito di somme di provenienza delittuosa su carta prepagata messa a disposizione del titolare non concorrente nel reato presupposto.

Essendo il riciclaggio reato a forma libera, non si richiede che l’attività abbia comportato una trasformazione del bene o dei suoi elementi identificativi, né un trasferimento, potendo la condotta punibile realizzarsi anche attraverso azioni semplicemente dirette a ostacolare l’individuazione dell’origine delittuosa senza modificazione del bene. La tesi difensiva che esigeva una nuova immissione del denaro nel circuito produttivo è stata quindi respinta.

Quanto all’elemento soggettivo, la Corte ritiene compiutamente indicati gli indici rivelatori del dolo, configurabile anche in forma eventuale: l’elevato importo ricevuto privo di giustificazione, lo stato di non abbienza dell’imputato che aveva attivato la carta poco prima della ricezione e l’assenza di altre movimentazioni sulla carta. Per la posizione di chi aveva consegnato la carta e il codice PIN a terzi dietro compenso in contanti, tale elemento è stato desunto anche da quest’ultima circostanza, per ammissione dello stesso ricorrente.

La Corte esclude la contraddittorietà tra la qualificazione come consumata di una condotta e come tentata di un’altra, poiché gli addebiti sono in fatto diversi: la prima è consistita nell’attivazione della carta su cui era confluito il profitto; la seconda nella mancata monetizzazione di vaglia circolari, condotta che, se realizzata, avrebbe ostacolato l’accertamento della provenienza illecita. Quanto alla distinzione con la ricettazione, il riciclaggio differisce per l’idoneità della condotta a ostacolare l’identificazione della provenienza del bene e per il dolo generico, laddove la ricettazione richiede il dolo specifico di procurare a sé o ad altri un profitto. Il ricorso prospettato come tardivo è dichiarato inammissibile per il decorso del termine di quarantacinque giorni, non applicandosi l’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. all’imputato presente nel giudizio di appello. Alla declaratoria consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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