Omessa integrazione del contraddittorio in Cassazione e improcedibilità del ricorso (Cass. civ. Sez. II n. 28103 del 22.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di integrazione del contraddittorio nel giudizio di cassazione, quando il ricorso coinvolge litisconsorti necessari in cause inscindibili ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., l’omessa notificazione del ricorso ad alcuni degli intimati comporta l’improcedibilità del ricorso stesso qualora il ricorrente non provveda tempestivamente alla regolarizzazione nel termine perentorio assegnato dal giudice di legittimità. Il principio trova applicazione anche quando la Corte, rilevata d’ufficio l’omessa integrazione, assegni uno specifico termine per provvedere alle relative notificazioni o rinnovazioni. La natura perentoria del termine e la conseguente improcedibilità operano in modo automatico, restando irrilevante ogni valutazione sul merito delle censure.

Il Fatto

La società attrice aveva convenuto in giudizio taluni soggetti chiedendo l’accertamento dell’inesistenza del diritto di proprietà in capo ai convenuti su alcuni immobili e la declaratoria di nullità degli atti dispositivi posti in essere da soggetti non proprietari. Il Tribunale di Brindisi aveva accolto la domanda, accertando la non opponibilità degli atti e condannando i convenuti alla restituzione dei beni; aveva inoltre respinto la riconvenzionale di usucapione.

La Corte d’appello di Lecce aveva rigettato il gravame proposto da uno dei soccombenti e da un altro soggetto, confermando la decisione di primo grado. Avverso tale pronuncia il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolato in otto motivi. La società controricorrente ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è stato notificato soltanto alle parti costituite nel giudizio di appello, mentre è stata del tutto omessa la notificazione nei confronti delle parti contumaci del medesimo grado. La Corte ha rilevato d’ufficio il difetto di integrazione del contraddittorio e ha assegnato al ricorrente un termine di quaranta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per provvedervi.

Il ricorrente non ha ottemperato all’ordine, omettendo di notificare il ricorso alle parti contumaci e di depositare il relativo atto ai sensi dell’art. 371-bis cod. proc. civ. L’inadempimento ha determinato l’improcedibilità del ricorso.

La Corte ha ribadito il principio secondo cui, in tema di integrazione del contraddittorio, quando il ricorso coinvolge litisconsorti necessari in cause inscindibili ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., la mancata notificazione ad alcuni intimati comporta l’improcedibilità ove il ricorrente non regolarizzi tempestivamente la posizione nel termine perentorio fissato dal giudice di legittimità.

Il principio trova applicazione anche quando la Corte rilevi d’ufficio l’omessa integrazione e assegni un termine specifico per le notificazioni o rinnovazioni. Nel caso di specie l’omissione nel termine assegnato, di pacifica natura perentoria, ha reso il ricorso improcedibile. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con distrazione in favore del difensore antistatario. La Corte ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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