Lavoro straordinario pubblico impiego richiede autorizzazione preventiva (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5437 del 01.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego contrattualizzato il diritto al compenso per il lavoro straordinario presuppone la sussistenza di una formale e preventiva autorizzazione dell’amministrazione. L’art. 2108 cod. civ., letto alla luce degli artt. 2 e 40 del d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 97 Cost., subordina l’applicabilità dell’art. 2126 cod. civ. alla presenza dell’autorizzazione, che costituisce il solo elemento condizionante. Non integrano autorizzazione preventiva né il riconoscimento successivo né un’autorizzazione implicita desunta da decreti organizzativi del servizio. Il vizio di motivazione, dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., è deducibile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo. La compensazione delle spese resta esercizio di potere discrezionale del giudice di merito.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente di una Regione presso il settore di protezione civile, aveva chiesto il pagamento di € 19.183,32 a titolo di compenso per ore di lavoro straordinario diurno, festivo e notturno, in reperibilità e turnazione, svolte negli anni 2011, 2012 e 2013. Il Tribunale aveva respinto le domande e la Corte di Appello aveva rigettato il gravame.

Il giudice di appello ha ritenuto generica la pretesa relativa allo straordinario, chiesto per monte ore complessivo senza indicazione dei giorni, e ha rilevato l’assenza dei modelli 2/RP autorizzati dal dirigente competente. Ha inoltre escluso che la documentazione prodotta in primo grado integrasse un’autorizzazione postuma o un riconoscimento di debito. Avverso tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la violazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE e dell’art. 2 d.lgs. n. 66/2003, sostenendo che nel settore della protezione civile lo straordinario è spesso imprevedibile e che deve riconoscersi un’autorizzazione implicita o un riconoscimento successivo. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile perché non si confronta con il decisum.

La sentenza impugnata aveva accertato l’inesistenza, per le annualità considerate, dei modelli 2/RP autorizzati dal dirigente e la liquidazione di 1021 ore di straordinario in assenza di autorizzazione dirigenziale. Il decreto dirigenziale richiamato dal ricorrente non integra, secondo la Corte territoriale, né un riconoscimento di debito né un’autorizzazione postuma.

La Corte ha poi chiarito che il motivo sollecita un giudizio di merito attraverso la rilettura di documenti non risultanti dalla sentenza impugnata, senza precisare dove e quando siano stati prodotti nei gradi precedenti. La fattispecie è stata distinta da Cass. n. 23506/2022: lì il diritto al compenso era stato riconosciuto in presenza di pianificazione dei turni che imponeva di fatto lo sforamento dell’orario, evenienza qui esclusa.

Il secondo motivo, sulle spese, è anch’esso inammissibile. La Corte territoriale aveva applicato la regola della soccombenza, e dopo l’intervento dell’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 non sono più deducibili le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione. Il sindacato resta circoscritto al minimo costituzionale ex art. 111, sesto comma, Cost. La compensazione delle spese ex art. 92 cod. proc. civ. è potere discrezionale del giudice di merito.

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

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