Conto giudiziale d’imposta di soggiorno a zero: discarico dell’agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 10 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di parificazione del conto giudiziale, la circostanza che il conto sia stato compilato d’ufficio e parificato dall’amministrazione non è sufficiente a disporre il discarico dell’agente contabile quando il carico risulti a zero per la mancata presentazione delle dichiarazioni periodiche. In tal caso il giudice contabile non può aderire alla richiesta di discarico, ma deve disporre un supplemento istruttorio volto ad accertare l’effettivo carico della gestione. Solo l’accertamento positivo dell’assenza di presenze e quindi di somma riscossa e versata consente di dichiarare la regolarità del conto e di pronunciare il discarico dell’agente contabile. La fissazione dell’udienza per i conti compilati d’ufficio è doverosa ai sensi dell’art. 147, comma 3, lett. a), cod. giust. cont.
Il Fatto
Il Capo Area risorse finanziarie di un Comune ha depositato presso la Sezione giurisdizionale il conto giudiziale relativo all’imposta di soggiorno a carico dei clienti di una struttura ricettiva, per l’esercizio 2020. Il conto è stato compilato d’ufficio e sottoscritto dal medesimo funzionario, oltre il termine di cui all’art. 139 cod. giust. cont., per l’inottemperanza dell’agente contabile. Dopo una prima parificazione, il conto è stato parificato con determina del Direttore generale in ossequio al principio di alterità.
Il Magistrato relatore, rilevato che il conto evidenziava nessuna somma riscossa e nessuna somma versata, ne ha chiesto l’iscrizione a ruolo. La Procura regionale ha chiesto il discarico, non risultando perdite o ammanchi. A seguito di una prima udienza, il Collegio ha ritenuto non accertabile la correttezza del carico, perché l’agente contabile non aveva presentato le dichiarazioni trimestrali, e ha rimesso gli atti al Magistrato istruttore con ordinanza n. 60 del 18 luglio 2025.
La Motivazione della Corte
La questione giuridica attiene alla possibilità di dichiarare la regolarità di un conto giudiziale compilato d’ufficio e parificato, quando il carico risulti a zero per la mancata presentazione delle dichiarazioni periodiche da parte dell’agente contabile. La Corte contabile affronta il tema muovendo dalla disciplina dell’art. 147, comma 3, lett. a), cod. giust. cont., che impone la fissazione dell’udienza per i conti compilati d’ufficio quando non siano stati depositati al termine della gestione.
Il Collegio ha preliminarmente verificato che la parificazione del conto era stata effettuata nel rispetto del principio di alterità, dopo che il Magistrato relatore aveva rilevato l’esigenza di superare la prima parificazione operata dallo stesso funzionario che aveva compilato il conto. Questo passaggio assicura la correttezza procedurale della vicenda contabile.
Il nodo sostanziale riguarda il carico effettivo della gestione. La Corte non ha ritenuto sufficiente la sola parificazione ai fini del discarico, poiché dalla documentazione in atti non era possibile accertare la correttezza del carico, risultato a zero in conseguenza della mancata presentazione delle dichiarazioni trimestrali relative all’anno considerato. Il Collegio ha quindi negato l’accoglimento della richiesta di discarico formulata dalla Procura, disponendo un supplemento istruttorio.
All’esito dell’istruttoria integrativa, è emerso che tramite la ricerca sul servizio telematico di registrazione dei pernottamenti il Comune ha accertato che nell’anno di riferimento non sono stati registrati pernottamenti nella struttura ricettiva. Tale accertamento ha consentito di verificare che effettivamente non vi erano presenze e, di conseguenza, alcuna somma da riscuotere e versare.
Sulla base di questo riscontro, in adesione alle conclusioni della Procura regionale, il Collegio ha dichiarato la regolarità del conto e ha disposto il discarico dell’agente contabile. Il principio che emerge è che il giudice contabile non può discaricare sulla sola base della parificazione, ma deve accertare l’effettività del carico, ricorrendo al supplemento istruttorio quando il conto si presenti a zero per inerzia dell’agente. Nessuna pronuncia è stata resa sulle spese, in assenza di attività difensiva dell’agente contabile.
Nota della Redazione
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