Partecipazione a società veicolo esclusa dal controllo ex art. 5 T.U.S.P. (Corte dei Conti Sez. contr. Puglia n. 9 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La costituzione di una società a partecipazione pubblica, o l’acquisto di una partecipazione, avvenuti in conformità a espresse previsioni legislative, sono sottratti all’ambito di applicazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 175/2016, non configurandosi l’onere di motivazione analitica e i consequenziali adempimenti. Tale deroga procedurale non esonera l’amministrazione dall’obbligo sostanziale di dimostrare la convenienza economica, la sostenibilità finanziaria e l’assenza di oneri per la finanza pubblica locale. La partecipazione del Comune alla società veicolo, finalizzata all’esercizio unitario del servizio idrico integrato, integra la formalizzazione di una volontà già compiutamente formatasi in seno all’ente regionale.
Il Fatto
Il Comune di San Marco in Lamis (FG) chiedeva alla Sezione regionale di controllo per la Puglia della Corte dei conti il parere previsto dall’art. 5, c. 3, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175. L’istanza concerneva la deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 6.11.2025, con cui l’ente aveva preso atto dell’affidamento del servizio idrico integrato ad Acquedotto Pugliese S.p.A. per venti anni e aveva deliberato di partecipare alla costituzione di una società veicolo denominata “Acqua Comune”. La costituenda società, a totale partecipazione pubblica e controllo analogo congiunto, era funzionale al trasferimento delle azioni di A.Q.P. S.p.A. ricevute gratuitamente dai Comuni, consentendo di qualificare il gestore come società in house.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente accertato la sussistenza dei presupposti soggettivo e oggettivo del controllo, rammentando la ricostruzione operata dalle Sezioni riunite in sede di controllo con la deliberazione n. 16/2022/QMIG in ordine alla natura del parere ex art. 5 T.U.S.P. In punto di diritto, il Collegio ha poi verificato se l’iniziativa del Comune fosse riconducibile all’eccezione delle “espresse previsioni legislative” di cui al c. 1 dell’art. 5.
La Corte ha ricostruito il quadro normativo, evidenziando come la l. reg. Puglia n. 14/2024 e l’art. 3, c. 2-ter, d.l. n. 153/2024 prevedano espressamente la costituzione, da parte dei Comuni pugliesi, di una società veicolo a totale capitale pubblico. Tale società rappresenta il tramite per l’esercizio del controllo analogo congiunto su A.Q.P. S.p.A., condizione qualificante il modello dell’in house providing ai sensi dell’art. 149-bis del d.lgs. n. 152/2006.
Proprio la circostanza che la partecipazione del Comune avvenga in virtù dell’obbligatoria appartenenza all’ambito territoriale unico regionale ha indotto la Sezione a sussumere l’iniziativa in un alveo più ampio. La deliberazione consiliare non costituirebbe una scelta autonoma ma la formalizzazione di una volontà già compiutamente formata in seno all’ente regionale. Ne consegue che la costituzione della società veicolo sia avvenuta in conformità a espresse previsioni legislative e non ricada, quindi, nel perimetro applicativo dell’art. 5 T.U.S.P.
Il Collegio ha però precisato che la deroga procedurale non esonera dall’obbligo sostanziale di dimostrare la convenienza economica e la sostenibilità dell’operazione. Nel caso di specie, la sostenibilità poggia su ipotesi favorevoli circa la redditività di A.Q.P. S.p.A., richiedendo un attento monitoraggio periodico. La Sezione ha pertanto invitato il Comune ad aggiornare la motivazione in occasione delle ricognizioni ex art. 20 T.U.S.P. e a prevedere un presidio specifico nei controlli interni sui risultati economico-finanziari della società veicolo.
In conclusione, la Corte ha dichiarato che l’iniziativa non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 5, cc. 3 e 4, T.U.S.P., con riserva di ulteriori valutazioni nell’esercizio delle funzioni di controllo sulla gestione.
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Nota della Redazione
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