Pensione inabilità art 2 comma 12 l 335/1995 e valutazione CTU (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 92 del 11.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pensione d’inabilità prevista dall’art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995, il diritto sorge quando il dipendente cessato dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Il giudizio della Commissione medica di verifica non è vincolante per il giudice contabile, che può discostarsene sulla base di una consulenza tecnica d’ufficio completa, coerente con gli atti e immune da vizi logici. L’accertamento del requisito sanitario va riferito al momento della cessazione dal servizio, con decorrenza del trattamento dalla data di risoluzione del rapporto.
Il Fatto
La ricorrente, ex dipendente del Ministero dell’Istruzione con qualifica di collaboratore scolastico, era stata giudicata dalla Commissione Medica di Verifica non idonea in modo permanente e assoluto al servizio, ma non in condizione di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa. A seguito di tale giudizio era cessata dal servizio per inidoneità.
L’INPS le aveva liquidato la pensione ordinaria, negandole quella d’inabilità ex art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995. La ricorrente ha impugnato il giudizio della CMV e il provvedimento di liquidazione, deducendo l’erroneità e l’illogicità della valutazione medico-legale e producendo una consulenza di parte che attestava la condizione richiesta dalla norma dalla data della domanda amministrativa. L’INPS ha chiesto il rigetto, sul rilievo che la CMV non aveva riconosciuto il requisito dell’assoluta e permanente inidoneità.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile ha disposto una CTU affidata al Collegio Medico Legale del Ministero della Difesa, formulando il quesito se, alla data della visita della CMV, la ricorrente si trovasse nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa ai fini della pensione d’inabilità.
Il consulente ha concluso in senso positivo. Il giudice ha ritenuto il parere esaustivo, completo e immune da vizi logici, adeguatamente motivato e coerente con gli atti di causa, avendo tenuto conto anche dei giudizi delle commissioni che si erano pronunciate in sede amministrativa.
Il CML ha valorizzato il quadro pluripatologico: problematiche articolari e artrosico-degenerative, aggravate da episodi di tromboflebiti e cardiopatia, e una grave e persistente patologia psichiatrica evolutasi in depressione endogena con isolamento sociale, crisi di panico e deliri scarsamente controllati dalla terapia. Il consulente ha inoltre rilevato che il giudizio diagnostico della CMV aveva sottostimato la valutazione clinico-funzionale e omesso di indicare la cardiopatia ipertensiva, pur documentata.
La Corte ha accolto il ricorso anche in assenza di divergenti prospettazioni medico-legali dell’Istituto, non essendo pervenute controdeduzioni o osservazioni dei consulenti di parte nominati in corso di causa. Ha pertanto riconosciuto il diritto alla pensione d’inabilità calcolata ai sensi dell’art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995, con decorrenza dalla data di cessazione dal servizio per inidoneità, oltre agli arretrati, agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT. Le spese di lite, liquidate equitativamente, sono poste a carico dell’INPS soccombente.
Nota della Redazione
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