Inammissibile il ricorso collettivo sulle pensioni senza allegazione delle singole posizioni (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 316 del 17.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo contabile pensionistico il ricorso collettivo è ammissibile solo in presenza, cumulativa, dell’identità delle situazioni sostanziali e processuali e dell’assenza di conflitto di interessi tra le parti. Il ricorso che si limiti a dedurre l’illegittimità costituzionale delle norme sulla perequazione automatica senza esporre i fatti che connotano la posizione di ciascun ricorrente è inammissibile, non potendo il giudice emettere una sentenza contenente una mera enunciazione giuridica astratta. Le lacune dell’atto introduttivo non si colmano con la documentazione prodotta, che ha funzione di prova e non di integrazione delle allegazioni.

Il Fatto

Alcuni titolari di trattamenti pensionistici compresi tra otto e dieci volte il minimo INPS hanno agito davanti alla Corte dei conti per ottenere il ripristino della rivalutazione automatica ex art. 34, comma 1, L. n. 448/1998, deducendo che le riduzioni operate dalle leggi di bilancio succedutesi nel tempo avrebbero compresso la perequazione. I ricorrenti hanno chiesto la delibazione della questione di legittimità costituzionale degli art. 1, comma 478, L. n. 160/2019, art. 1, comma 309, L. n. 197/2022 e art. 1, comma 135, L. n. 213/2023, per violazione degli artt. 3, 36, 38 e 53 Cost. e dei principi generali dell’Unione europea.

L’INPS ha eccepito l’inammissibilità del ricorso collettivo per indeterminatezza, l’avvenuta definizione delle posizioni di due ricorrenti con sentenze passate in giudicato e, in subordine, l’infondatezza nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Giudice muove dall’art. 152, comma 1, D.Lgs. n. 174/2016, che impone, a pena di inammissibilità ex art. 153 c.g.c., l’esposizione succinta dei fatti e la specificazione degli elementi di diritto. Nel caso concreto manca la compiuta rappresentazione dei dati necessari a definire gli esatti termini della controversia rispetto a ciascun ricorrente: non sono indicati i singoli trattamenti asseritamente lesi, né il collegamento tra le pretese e le posizioni individuali.

La Corte ribadisce che, per colmare le lacune del ricorso introduttivo, non può attribuirsi rilievo alla documentazione prodotta, in quanto le produzioni documentali hanno la funzione di provare e non di integrare le allegazioni. Il petitum risulta inoltre generico e non consente di correlare le domande alle posizioni dei singoli ricorrenti.

La Corte esamina poi l’ulteriore profilo di inammissibilità legato all’assenza dei difensori all’udienza. L’art. 7 c.g.c. richiama, per quanto non disciplinato, solo gli artt. 99, 100, 101, 110 e 111 c.p.c. e le disposizioni espressione di principi generali: ne deriva l’inapplicabilità degli artt. 127-bis e 127-ter c.p.c. e la cessazione, dal 31 marzo 2022, della trattazione da remoto nel processo contabile. L’art. 164 c.g.c. richiede che l’udienza pensionistica si svolga in presenza delle parti, anche in ragione del tentativo di conciliazione.

Da qui il difetto sopravvenuto di interesse ad agire, che deve sussistere non solo al momento della proposizione dell’azione ma anche al momento della decisione. Quanto a due ricorrenti, le cui posizioni erano già state definite con sentenze passate in giudicato, la Corte accerta la violazione del ne bis in idem, non essendo la diversità dei profili di incostituzionalità dedotti idonea a escludere l’effetto preclusivo, poiché il giudice non è vincolato dalle prospettazioni delle parti nell’individuare i profili rilevanti.

Nel merito il ricorso è comunque infondato, richiamandosi la giurisprudenza costituzionale sul margine di discrezionalità del legislatore e la natura endoprevidenziale delle misure, che le sottrae all’art. 53 Cost.; non residuano profili di incostituzionalità non vagliati. I difensori sono condannati alle spese e, ex art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento di una somma in favore dell’INPS e della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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