Struttura accreditata non ha diritto a remunerazione extra budget per prestazioni urgenti (Cass. civ. Sez. I n. 14576 del 24.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di remunerazione delle prestazioni sanitarie fornite in regime di accreditamento, la struttura privata accreditata non vanta alcun diritto ad essere remunerata per le prestazioni erogate oltre il budget alla stessa assegnato, il quale costituisce un tetto di spesa invalicabile anche in presenza di prestazioni urgenti ed indifferibili commissionate dal servizio pubblico. Gli enti privati partecipano al circuito del Servizio Sanitario Nazionale solo sulla base delle convenzioni sottoscritte e nei limiti degli accordi di cui all’art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992. L’art. 14 d.P.R. n. 128/1969 disciplina l’ordinamento interno dei servizi ospedalieri pubblici e non fonda un obbligo di remunerazione extra budget a carico della struttura privata. L’azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cod. civ. è inammissibile quando l’arricchimento della pubblica amministrazione abbia carattere “imposto”.

Il Fatto

Una struttura sanitaria privata accreditata aveva erogato, nel corso del 2013, prestazioni di terapia intensiva in regime di emergenza-urgenza in favore di pazienti inviati dai Pronto Soccorso e dai reparti per acuti di presidi ospedalieri pubblici, risultati carenti di posti letto. La clinica aveva chiesto il pagamento di tali prestazioni, sostenendo che le stesse fossero estranee al rapporto di accreditamento e al budget annuale concordato con l’azienda sanitaria.

Il Tribunale aveva rigettato la domanda. La Corte d’Appello di Catania, con sentenza n. 1835/2019, ha respinto il gravame, ravvisando la riconduzione delle prestazioni nell’ambito dell’accordo contrattuale e l’insussistenza dei presupposti dell’arricchimento senza causa. La struttura ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi; ha resistito l’azienda sanitaria e ha proposto ricorso incidentale l’assessorato regionale.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto i primi tre motivi, esaminati unitariamente, con cui la ricorrente denunciava la violazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 116 cod. proc. civ., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo e la falsa applicazione dell’art. 1362 cod. civ. in materia di interpretazione del contratto. Il Collegio rileva che l’individuazione delle prestazioni comprese nel budget costituisce valutazione di fatto riservata al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non per violazione dei canoni ermeneutici o per vizio di motivazione.

La censura sull’interpretazione letterale è giudicata generica: la ricorrente non ha precisato in qual modo il giudice di merito si sia discostato dai canoni legali, come richiesto dall’insegnamento della Corte. Quanto al dedotto vizio motivazionale, le argomentazioni della sentenza impugnata rispondono al “minimo costituzionale” secondo i criteri delle Sezioni Unite n. 8053/2014. Le doglianze sugli artt. 2697 cod. civ. e 116 cod. proc. civ. sono dichiarate inammissibili, vertendo su una diversa valutazione delle prove.

Con il quarto e quinto motivo, esaminati congiuntamente, la ricorrente sosteneva la non rifiutabilità dei ricoveri in forza dell’art. 14 d.P.R. n. 128/1969 e della circolare assessoriale n. 911/1997, con conseguente diritto alla remunerazione extra budget. La Corte respinge tale impostazione: la norma citata, disciplinando i servizi ospedalieri pubblici, non consente di estendere la nozione di “altro ospedale” a qualsiasi struttura privata accreditata. La circolare, atto interno della pubblica amministrazione, non è fonte del diritto.

Il Collegio afferma che gli enti privati partecipano al Servizio Sanitario Nazionale solo sulla base delle convenzioni sottoscritte, con oneri nei limiti degli accordi di cui all’art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992. Il budget assegnato rappresenta un tetto di spesa invalicabile anche in presenza di prestazioni urgenti ed indifferibili. La struttura non ha l’obbligo di rendere prestazioni eccedenti quelle concordate, neppure se urgenti.

Quanto al sesto motivo, la Corte conferma il rigetto dell’azione ex art. 2041 cod. civ., richiamando l’indirizzo secondo cui l’azienda sanitaria, comunicando il limite di spesa, manifesta la propria contrarietà a prestazioni ulteriori: l’arricchimento assume carattere “imposto”, che preclude l’esperibilità dell’azione di ingiustificato arricchimento. Il settimo motivo, sulle spese, è dichiarato inammissibile, rientrando la compensazione nel potere discrezionale del giudice di merito.

Il ricorso incidentale dell’assessorato regionale, relativo al difetto di legittimazione passiva, è dichiarato assorbito per effetto del rigetto del ricorso principale.

Nota della Redazione

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