Sospensione per pregiudizialità: serve il giudizio prognostico sull’appello (Cass. civ. Sez. III n. 20237 del 22.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’esercizio del potere discrezionale del giudice di sospendere il processo nel quale sia invocata l’autorità di una sentenza non ancora passata in giudicato, ai sensi dell’art. 337, comma 2, cod. proc. civ., richiede una motivazione sulle ragioni di opportunità della sospensione, con l’indicazione di circostanze di fatto o di diritto che inducano a ritenere concretamente sussistente la possibilità di una riforma della decisione invocata. Non è invece necessaria la compiuta e analitica indicazione delle concrete ragioni della probabile fondatezza dell’impugnazione proposta nel processo pregiudicante. La sospensione facoltativa deve però fondarsi su un effettivo giudizio prognostico, non sulla sola opportunità di attendere la definizione del giudizio pendente.

Il Fatto

La ricorrente conviene in giudizio davanti al Tribunale di Milano la compagnia di assicurazione per ottenere il pagamento dell’indennizzo derivante da due polizze vita, sottoscritte da un terzo poi deceduto, delle quali essa assume di essere beneficiaria per il caso morte. La convenuta chiede la sospensione del procedimento in attesa della definizione di un diverso giudizio pendente davanti alla Corte d’appello di Bologna, promosso dall’erede del contraente per la riforma della sentenza di primo grado che aveva escluso la natura di prodotto finanziario delle polizze.

Il Tribunale accoglie l’istanza e dispone la sospensione ai sensi dell’art. 337, comma secondo, cod. proc. civ., rilevando che entrambi i giudizi hanno ad oggetto l’individuazione dei beneficiari delle polizze e il concreto rischio di contrasto di giudicati. La ricorrente propone regolamento di competenza avverso tale ordinanza.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina il primo motivo, con il quale si denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 337, comma 2, e 112 cod. proc. civ., per avere il Tribunale omesso di valutare in concreto le ragioni di ritenuta fondatezza del giudizio qualificato come pregiudiziale.

Il motivo è giudicato con evidenza fondato. La Corte richiama il proprio consolidato orientamento, secondo cui l’esercizio del potere discrezionale di sospensione richiede una motivazione sulle ragioni di opportunità e l’indicazione di circostanze che inducano a ritenere concretamente sussistente la possibilità di una riforma della decisione invocata, ma non anche la compiuta e analitica indicazione delle ragioni della probabile fondatezza dell’impugnazione (Cass. n. 16051/2022).

L’ordinanza impugnata si sofferma soltanto sulla mera opportunità della sospensione facoltativa, senza affrontare il giudizio prognostico sulle probabilità, o anche solo sulle possibilità, di accoglimento dell’impugnazione pendente davanti alla Corte d’appello di Bologna in relazione ai motivi proposti.

Il Tribunale non ha dunque compiuto la valutazione prescritta dall’art. 337 cod. proc. civ.. Ne consegue la prosecuzione del giudizio, con assegnazione del termine di trenta giorni per la riassunzione, restando assorbiti i restanti motivi. Le spese seguono la soccombenza della resistente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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