Accertamento sintetico e contraddittorio: obbligo solo dal 2009 (Cass. civ. Sez. V n. 3423 del 06.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico, l’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale non costituisce un obbligo generale dell’Amministrazione finanziaria per i tributi non armonizzati. Per l’accertamento sintetico ex art. 38, comma 7, d.P.R. n. 600/1973, il contraddittorio è imposto solo dalla formulazione introdotta dall’art. 22, comma 1, d.l. n. 78/2010, applicabile dal periodo d’imposta 2009: le annualità precedenti restano legittime anche senza contraddittorio. La presunzione legale di capacità contributiva basata sulla disponibilità di beni può fondarsi anche su un unico elemento indiziario, spettando al contribuente la prova contraria.
Il Fatto
Il contribuente impugnava un avviso di accertamento sintetico fondato su redditi accertati molto superiori a quelli dichiarati per le annualità 2007 e 2008. Gli indici rilevati erano l’acquisto di un immobile con il coniuge, l’acquisto di autovetture, la disponibilità di altri veicoli e immobili e un conferimento societario. La CTP respingeva il ricorso e la CTR rigettava l’appello.
Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione con otto motivi, tra cui la violazione del contraddittorio, la contestazione del potere di firma e il vizio di motivazione. L’Agenzia resisteva con mero atto di costituzione non depositato nei termini.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il contraddittorio endoprocedimentale. Il motivo è infondato: l’obbligo è previsto per i tributi armonizzati, non in via generalizzata per gli altri, salvo norme specifiche. Per l’accertamento sintetico l’obbligo deriva dall’art. 38, comma 7, d.P.R. n. 600/1973 nella formulazione introdotta dall’art. 22, comma 1, d.l. n. 78/2010, applicabile solo dal periodo d’imposta 2009. Poiché l’accertamento riguardava annualità anteriori, non sussisteva alcun obbligo di contraddittorio.
Il secondo motivo resta assorbito dal rigetto del primo. Il terzo, sul potere di firma, è inammissibile: la CTR ha accertato in fatto che l’Agenzia ha provato il potere di firma in capo al funzionario. Ai sensi dell’art. 42, primo e terzo comma, d.P.R. n. 600/1973, gli avvisi devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell’ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva, di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale.
Quanto alle presunzioni, la Corte ribadisce che il ragionamento presuntivo può basarsi anche su un unico elemento. La disponibilità di beni ex art. 2 d.P.R. n. 600/1973 fonda una presunzione legale iuris tantum di capacità contributiva ex art. 2728 cod. civ., gravando sul contribuente la prova della provenienza non reddituale delle somme.
Il settimo motivo, sull’omesso esame di fatti decisivi, è infondato: la CTR ha considerato le allegazioni difensive. Il contribuente non ha prodotto documenti idonei, limitandosi a prospetti e tabelle di parte privi di valore probatorio. L’ottavo motivo è inammissibile per intrinseca contraddittorietà. Il ricorso è rigettato, con obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato se dovuto; nulla sulle spese.
Nota della Redazione
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