Guida senza patente, tenuità esclusa per abitualità della condotta (Cass. pen. Sez. 7 n. 32252 del 28.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131-bis cod. pen., non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, perché in essa difetta il requisito della non abitualità del comportamento. La condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell’art. 116, comma 15, cod. strada, nel solo caso di recidiva nel biennio: tale struttura rende ontologicamente incompatibile l’ipotesi con il presupposto dell’occasionalità. Il giudizio sulla tenuità richiede comunque una valutazione complessa e congiunta delle peculiarità del caso concreto, da compiersi alla stregua dei criteri dell’art. 133, comma 1, cod. pen. Il ricorso che si limiti a riprodurre censure già vagliate dal giudice di merito, senza critica analitica della motivazione, è inammissibile, con conseguente impossibilità di rilevare cause di non punibilità sopravvenute.
Il Fatto
Il ricorrente impugna la sentenza con cui la Corte di appello ha confermato la condanna per guida senza patente. Propone quattro motivi: violazione di legge sulla ritenuta recidiva nel biennio; violazione di legge e vizio di motivazione sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.; vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche; eccezione di improcedibilità ex art. 344-bis cod. proc. pen. Chiede l’annullamento della sentenza impugnata.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità dei motivi, riproduttivi di censure già disattese dal giudice di merito senza analitica critica della motivazione. Sul contenuto essenziale dell’atto di impugnazione richiama Sez. 6 n. 8700 del 2013 e Sez. Un. n. 8825 del 2016, i cui principi, elaborati per i motivi d’appello, valgono anche per il ricorso per cassazione.
Quanto alla recidiva nel biennio, la Corte territoriale aveva già accertato che il precedente per guida senza patente risulta definitivo in data anteriore ai fatti per cui si procede. Le tesi difensive sull’assenza di precedenti analoghi o sulla mancanza di irrevocabilità sono quindi manifestamente infondate. Priva di fondamento è anche la prospettazione di una programmazione unitaria delle violazioni ex art. 8-bis legge n. 689/1981, risultando ostativo l’ampio intervallo temporale tra le condotte.
Sul secondo motivo, la causa di non punibilità è stata motivatamente negata: l’offesa non rientra tra le ipotesi di particolare tenuità, considerate le modalità della condotta, la significatività del pericolo e l’abitualità del comportamento. La sentenza si allinea al dictum delle Sezioni Unite n. 13681 del 2016, secondo cui il giudizio sulla tenuità esige valutazione complessa e congiunta, e al ius receptum per cui l’art. 131-bis cod. pen. non si applica alla guida senza patente, difettando il requisito della non abitualità (Sez. 4 n. 28657 del 2024; Sez. 7 n. 9349 del 2025; Sez. 7 n. 10911 del 2026).
Il diniego delle attenuanti generiche è sorretto da motivazione adeguata, fondata sulle circostanze del fatto e sulla personalità dell’agente, gravato da reiterati precedenti: non è necessario che il giudice esamini tutti gli elementi, bastando il riferimento a quelli ritenuti decisivi (Sez. 3 n. 23055 del 2013). L’improcedibilità ex art. 344-bis cod. proc. pen. non opera per i fatti antecedenti al 1° gennaio 2020 e comunque la manifesta infondatezza del ricorso preclude il rilievo di cause di non punibilità, secondo le Sezioni Unite n. 12602 del 2016 e n. 20989 del 2025. Ne deriva la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 131-bis c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena
- Art. 344-bis c.p.p. – Improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione