Impossibilità sopravvenuta nel subappalto e distinzione tra eccezione e domanda riconvenzionale (Cass. civ. Sez. II n. 27456 del 14.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di subappalto, il venir meno del rapporto di appalto principale per iniziativa del committente determina l’impossibilità sopravvenuta della prestazione del subcommittente e, di riflesso, del subappaltatore, con applicazione dell’art. 1672 cod. civ. e non dell’art. 1671 cod. civ., che disciplina il diverso caso del recesso unilaterale del committente. La deduzione di tale impossibilità, prospettata dal convenuto a fondamento del rigetto della domanda attorea, integra eccezione riconvenzionale e non richiede la proposizione di una domanda riconvenzionale, rilevando a tal fine non il titolo invocato ma il risultato processuale perseguito, limitato alla reiezione della pretesa avversaria.

Il Fatto

Una società subappaltatrice ha convenuto in giudizio la subcommittente per far accertare il recesso unilaterale di quest’ultima dal contratto di subappalto, concluso per la manutenzione di impianti idraulici e idroelettrici nelle aree di una committente terza, e per ottenere il risarcimento del danno o l’indennizzo. Il Tribunale ha rigettato la domanda. La Corte d’appello ha confermato la decisione, escludendo il diritto all’indennizzo ex art. 1671 cod. civ. e qualificando la vicenda come impossibilità sopravvenuta ex art. 1672 cod. civ., per essere venuto meno, prima della pretesa, il rapporto tra committente principale e appaltatrice.

La società incorporante la subappaltatrice ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi. La controricorrente ha resistito e ha avanzato ricorso incidentale condizionato.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., lamentando che la Corte d’appello avrebbe accertato la risoluzione del contratto in assenza di domanda. La Corte ha respinto la censura: la sentenza di merito si è limitata a rigettare la domanda di indennizzo, rilevando l’insussistenza delle condizioni dell’art. 1671 cod. civ., e il richiamo all’art. 1672 cod. civ. non ha comportato alcun accertamento costitutivo non richiesto.

La Corte ha precisato che la deduzione dell’impossibilità sopravvenuta integrava eccezione riconvenzionale, esaminabile senza domanda riconvenzionale. Ha richiamato il principio secondo cui la distinzione tra domanda ed eccezione riconvenzionale dipende non dal titolo, ma dall’oggetto, cioè dal risultato processuale perseguito, limitato, nell’eccezione, al rigetto della domanda attorea (Cass. Sez. 3 n. 31010 del 2023; Cass. Sez. 3 n. 21472 del 2016). Ha aggiunto che l’accertamento costitutivo in via incidentale è categoria generale, applicabile analogicamente, e che la risolubilità del contratto può essere invocata in via di eccezione (Cass. Sez. 3 n. 7418 del 2007).

Con il secondo motivo la ricorrente ha sostenuto che la condotta della subcommittente andava ricondotta all’esercizio del recesso ex art. 1671 cod. civ. e non all’impossibilità di adempiere. Il motivo è stato dichiarato inammissibile, perché volto a ottenere una diversa ricognizione del fatto, sottratta al sindacato di legittimità. La Corte ha ribadito che l’art. 1672 cod. civ. applica al contratto di appalto il principio generale dell’art. 1463 cod. civ. in materia di risoluzione per impossibilità sopravvenuta e che, nella specie, la risoluzione del rapporto principale, con riconsegna delle chiavi di accesso alle aree, aveva reso impossibile l’esecuzione del subappalto.

Con il terzo motivo la ricorrente ha censurato il mancato accertamento dell’imputabilità dell’impossibilità. La Corte ha escluso la fondatezza della dogana, osservando che la questione dell’imputabilità non era parte del thema decidendum e che la mancata opposizione della subcommittente all’iniziativa della committente non escludeva l’impossibilità della prestazione, essendo la stessa subcommittente la prima a subire le conseguenze negative di quella decisione.

La Corte ha quindi rigettato il ricorso principale, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato, e ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *