Subappalto qualificante ammesso solo per le prestazioni secondarie (Cons. Stato n. 6837 del 08.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nella procedura di gara la lex specialis può ammettere il subappalto qualificante per le sole prestazioni secondarie e richiedere, per la prestazione principale, il possesso in proprio del requisito di idoneità professionale, ovvero l’avvalimento operativo. I due istituti, pur connotati dal carattere pro concorrenziale, non sono sovrapponibili: a differenza dell’avvalimento, il rapporto con l’impresa subappaltatrice non viene attratto nella fase della gara, ma rileva nella successiva fase dell’esecuzione. La carenza sostanziale del requisito non è sanabile mediante soccorso istruttorio, che incontra un limite invalicabile nell’offerta tecnica ed economica.

Il Fatto

La società appellante ha partecipato alla procedura aperta indetta per la conclusione di un accordo quadro, suddiviso in otto lotti, avente ad oggetto il servizio di traslochi e attività connesse sul patrimonio dell’azienda appaltante. Per i lotti 3, 6 e 8 ha presentato offerta in forma monosoggettiva, dichiarando di non essere iscritta all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi e di voler ricorrere al subappalto per tutte le prestazioni, compresa quella principale di traslochi, ad eccezione del servizio di perizie estimative.

La stazione appaltante l’ha esclusa per mancato possesso del requisito di idoneità professionale relativo alla prestazione principale, non sanabile a mezzo di soccorso istruttorio. Il TAR Lombardia, con sentenza in forma semplificata, ha respinto il ricorso. La società ha proposto appello, deducendo l’erroneità dell’interpretazione del disciplinare e la sostanziale equivalenza tra avvalimento operativo e subappalto qualificante.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’interpretazione della lex specialis, da condurre secondo i criteri letterale e sistematico degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., coordinando le clausole le une per mezzo delle altre. Il disciplinare distingue la prestazione principale di traslochi dalle prestazioni secondarie e, al paragrafo 6.1, richiede per la prima l’iscrizione all’Albo degli autotrasportatori, per il trasporto e smaltimento dei rifiuti l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali e al RENTRI, per le perizie l’iscrizione al relativo albo professionale.

Il nota bene in calce alla lettera c) ammette espressamente il subappalto qualificatorio per le prestazioni secondarie. Il paragrafo 7, invece, per i soli lotti 3, 6 e 8, consente di avvalersi di un’impresa ausiliaria per comprovare il requisito di cui alla lettera b) solo se l’ausiliaria esegue direttamente la prestazione, agendo quale subappaltatore. Dal combinato disposto emerge che, per la prestazione principale, l’unico istituto ammesso è l’avvalimento operativo.

La tesi dell’appellante, fondata sull’equivalenza sostanziale e funzionale dei due istituti e sul favor partecipationis, non è condivisibile. Richiamando la giurisprudenza di questo Consiglio, il Collegio ribadisce che avvalimento e subappalto necessario non sono integralmente sovrapponibili: in sede di gara l’ausiliario deve rendere nota la propria identità, fornire il DGUE e le dichiarazioni di impegno ex art. 104 del d.lgs. n. 36/2023, con allegazione del contratto di avvalimento, garanzie che il subappalto qualificante non assicura nella medesima fase.

Quanto all’omessa attivazione del soccorso istruttorio, il Collegio osserva che l’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023 incontra un limite invalicabile nell’offerta tecnica ed economica, non integrabile dopo la scadenza del termine. La mancata stipula del contratto di avvalimento costituisce carenza sostanziale del requisito, non sanabile, e ogni integrazione successiva contrasterebbe con la par condicio. L’appello è respinto, con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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