Non sussiste periculum in mora per l’autorizzazione alla chiusura perimetrale temporanea in zona vincolata (TAR Molise n. 96 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza cautelare proposta da un’amministrazione preposta alla tutela del vincolo paesaggistico avverso un provvedimento che autorizzi la chiusura perimetrale temporanea di un manufatto è priva del requisito del periculum in mora quando l’intervento autorizzato abbia natura meramente provvisionale e precaria, sia finalizzato alla prevenzione di danni meteorologici imminenti e non sia idoneo a incidere stabilmente sul valore paesaggistico tutelato. La temporaneità dell’opera e la sua imminente scadenza, fissata in coincidenza con la trattazione del merito, escludono la sussistenza di un danno grave e irreparabile che giustifichi la misura cautelare ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm.
Il Fatto
La Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio del Molise e il Ministero della Cultura impugnavano il provvedimento con cui il Comune di Termoli autorizzava la chiusura perimetrale temporanea del sottotetto dell’edificio “Lotto C”, di proprietà della società controinteressata, sito in area sottoposta a vincolo paesaggistico. Unitamente all’autorizzazione venivano impugnati la successiva nota di precisazioni e gli atti presupposti.
La società aveva ottenuto l’autorizzazione al fine di ridurre i rischi connessi a potenziali eventi meteorologici estremi, dopo che la conferenza di servizi per il recupero del sottotetto si era conclusa negativamente. La ricorrente chiedeva la sospensione cautelare del provvedimento, ritenuto lesivo degli interessi pubblici affidati alla propria tutela. Si costituivano in giudizio il Comune e la società controinteressata, contestando la fondatezza dell’istanza incidentale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che l’istanza cautelare non appariva sorretta da uno stringente e attuale periculum in mora, considerato che il provvedimento autorizzava esclusivamente la chiusura perimetrale provvisoria del sottotetto, sorretta da finalità di tutela della pubblica incolumità e di carattere meramente temporaneo.
L’atto impugnato fissava infatti la propria scadenza alla data del 7 ottobre 2026, coincidente con l’udienza pubblica del giudizio instaurato dalla controinteressata avverso la determina comunale di conclusione negativa della conferenza di servizi. La successiva nota comunale aveva precisato che l’autorizzazione consentiva opere “provvisionali e precarie”, senza autorizzare alcuna modificazione stabile o permanente dello stato dei luoghi.
Proprio per tale ragione, e trattandosi di un intervento con efficacia temporalmente limitata destinato alla mera prevenzione di danni meteorologici imminenti, l’atto non era idoneo a incidere sul valore paesaggistico tutelato. Il Collegio ha pertanto escluso l’invocato danno cautelare, privo dei necessari requisiti di attualità e irreparabilità.
L’istanza cautelare è stata conseguentemente respinta, con fissazione dell’udienza pubblica di merito al 24 febbraio 2027 e compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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