Sanzione per inottemperanza alla demolizione: irrilevanza del sequestro penale (TAR Puglia n. 1153 del 04.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’illecito conseguente all’inottemperanza all’ordine di demolizione ha effetti permanenti, consumandosi allo spirare del termine di novanta giorni assegnato dall’autorità amministrativa. L’atto di accertamento dell’inottemperanza ha natura dichiarativa, conseguendo ope legis l’acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale. La sanzione pecuniaria, da duemila a ventimila euro, costituisce atto dovuto e non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento. Il sequestro penale gravante sul manufatto abusivo non integra un impedimento assoluto all’esecuzione dell’ingiunzione e non sospende il decorso del termine.

Il Fatto

Il Comune di Taviano aveva emesso un’ordinanza di demolizione, rimasta inottemperata, nei confronti della proprietaria di un immobile abusivo. Accertato il mancato adempimento, l’amministrazione aveva irrogato la sanzione pecuniaria di ventimila euro prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, oltre all’acquisizione gratuita del bene. La ricorrente, residente all’estero, impugnava l’ordinanza-ingiunzione deducendo la violazione delle norme sulla partecipazione procedimentale, l’illegittimità della quantificazione e l’impossibilità di adempiere per effetto di un sequestro penale gravante sull’immobile.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia ha premesso che l’ordinanza impugnata consegue all’accertata inottemperanza dell’ordine di demolizione, risalente al 2015. Richiamando l’Adunanza Plenaria n. 16 del 2023, il Collegio ha qualificato l’inottemperanza come illecito ad effetti permanenti: la perdita del bene e l’applicazione della sanzione conseguono automaticamente all’inerzia protrattasi oltre il termine assegnato, sicché l’accertamento compiuto dall’amministrazione ha natura dichiarativa e non costitutiva.

Da tale ricostruzione discende l’infondatezza della censura relativa all’omessa comunicazione di avvio del procedimento. Poiché l’irrogazione della sanzione costituisce atto dovuto, il provvedimento non necessita della comunicazione ex art. 7 legge n. 241/1990. Il Collegio ha altresì ritenuto legittima la determinazione del quantum, commisurato alla sussistenza di vincoli ambientali sull’area e comunque compreso nel range edittale.

Quanto alla dedotta impossibilità di adempiere per il sequestro penale, il TAR ha richiamato il principio per cui il sequestro non rientra tra gli impedimenti assoluti che consentono di sottrarsi all’ingiunzione di demolire. Nel caso di specie, inoltre, la restituzione dell’immobile era intervenuta con sentenza della Corte d’Appello del 2020, precedente all’adozione dell’ordinanza impugnata.

Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese in assenza di costituzione dell’amministrazione intimata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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