Nessun obbligo di gestione informativa senza previsione nel bando (Cons. Stato n. 6834 del 07.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di appalti pubblici, l’obbligo di presentare l’offerta di gestione informativa già in fase di offerta tecnica sussiste solo quando la lex specialis lo imponga espressamente a pena di esclusione. L’art. 43 del d.lgs. n. 36/2023 subordina l’adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale (BIM) all’atto di organizzazione e ai piani di cui all’allegato I.9, che la stazione appaltante deve adottare prima di integrarli nei propri processi. Ne consegue che, ove la stazione appaltante non fosse ancora strutturata per la gestione BIM al momento dell’indizione della gara, l’omessa presentazione dell’offerta di gestione informativa da parte del concorrente non integra causa di esclusione né violazione dei principi di parità di trattamento, buona fede e legittimo affidamento, in assenza di un indebito vantaggio economico. La valutazione di anomalia dell’offerta, ai sensi dell’art. 110 del medesimo decreto, è sindacabile solo per macroscopica illegittimità, travisamento del fatto, errore manifesto o violazione procedurale.
Il Fatto
Una stazione appaltante regionale indiceva una procedura per la riqualificazione energetica e la sistemazione impiantistica di una casa dello studente, in un polo universitario. All’esito, aggiudicava i lavori a un operatore economico. Un raggruppamento temporaneo di imprese, secondo classificato, impugnava l’aggiudicazione davanti al TAR Friuli Venezia Giulia, deducendo che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa per non aver prodotto, entro il termine di presentazione dell’offerta, l’offerta di gestione informativa (OGI). Secondo il raggruppamento ricorrente, l’omessa produzione aveva consentito all’aggiudicataria di presentare un’offerta economica più competitiva e di conseguire indebitamente 7,140 punti sul criterio di valutazione D. Il ricorrente censurava inoltre la verifica di anomalia dell’offerta, lamentando carenze istruttorie e di motivazione sui costi della manodopera.
Il TAR respingeva il ricorso, rilevando che il disciplinare non imponeva l’OGI a pena di esclusione e che i costi della manodopera erano stati adeguatamente giustificati. Il raggruppamento proponeva appello, riproponendo le censure e la domanda risarcitoria, in forma specifica o per equivalente.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato muove dal quadro normativo applicabile ratione temporis. L’art. 43 del d.lgs. n. 36/2023 prevede l’obbligo di adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale solo a decorrere dal 1 gennaio 2025 e non per gli interventi di manutenzione straordinaria su edifici esistenti. La gara era stata bandita nel dicembre 2024 e non ricadeva quindi né nell’obbligo legale né nel correttivo di cui al d.lgs. n. 209/2024.
La Corte rileva che la facoltà di adottare la metodologia BIM è subordinata, dall’allegato I.9, all’adozione di un atto di organizzazione, di un piano di formazione del personale e di un piano di acquisizione e manutenzione di strumenti hardware e software. Nel caso concreto, la stazione appaltante aveva approvato tali atti solo nel settembre 2025, circa quindici mesi dopo la pubblicazione del bando. Non era dunque ancora strutturata per gestire l’appalto con metodo BIM al momento dell’indizione.
La Corte esclude che l’allegato I.9 abbia valore cogente ai fini della partecipazione, trattandosi di disciplina attuativa dell’art. 43. Decisiva è la lex specialis: l’art. 34 del disciplinare non contempla l’OGI tra i documenti dell’offerta tecnica e prevede che solo la mancata presentazione delle offerte relative ai criteri A, B e C comporti l’esclusione, mentre per i criteri D ed E la conseguenza è la valutazione pari a zero. L’OGI non era oggetto di valutazione.
pLa presentazione del Piano per la Gestione Informativa è adempimento successivo alla stipula del contratto, non onere di partecipazione. Non sussiste quindi l’indebito vantaggio competitivo, né la violazione della parità di trattamento, avendo l’aggiudicataria presentato regolare relazione tecnica sul criterio D.
Quanto alla verifica di anomalia, la Corte ribadisce che si tratta di potere ad elevata discrezionalità, sindacabile solo per macroscopica illegittimità (richiamando Cons. Stato n. 7582 del 2024 e n. 3453 del 2022). Poiché il costo complessivo della manodopera indicato dall’aggiudicataria coincideva sostanzialmente con quello stimato dalla stazione appaltante, non poteva ravvisarsi alcun ribasso; l’eventuale diversa articolazione interna delle voci non rileva (cfr. Cons. Stato n. 6662 del 2026).
L’appello è pertanto respinto e la sentenza confermata, con integrale compensazione delle spese di lite del grado.
Nota della Redazione
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