Soggettività passiva IMU del subconcessionario di area demaniale (Cass. civ. Sez. V n. 26174 del 25.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di concessione di beni del demanio marittimo, la previsione normativa della soggettività passiva ai fini ICI, IMU e nuova IMU in capo al concessionario vale anche per il subconcessionario, al quale il godimento dei beni demaniali sia stato affidato dal concessionario, con l’assenso dell’amministrazione concedente, per concorrere alla gestione del medesimo servizio pubblico mediante attività ausiliarie, sussidiarie e complementari. Il subconcessionario subentra nella medesima posizione del concessionario rispetto all’uso dei beni, restando soggetto alla vigilanza della P.A. concedente che ne ha valutato l’idoneità al subingresso. L’equipollenza degli effetti reali o obbligatori della concessione su aree demaniali ai fini del presupposto impositivo preclude la rilevanza autonoma della subconcessione, sempre che sia consentita secondo la specifica fattispecie regolamentata.

Il Fatto

La società, concessionaria di uno stabilimento balneare insistente su area demaniale, impugnava l’avviso di accertamento IMU per le annualità 2010 e 2011 emesso dal Comune. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso e la CTR della Calabria confermava la decisione, ritenendo il concessionario soggetto passivo ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 504/1992 e dell’art. 9 del d.lgs. n. 23/2011, non avendo la contribuente fornito prova della subconcessione mediante il deposito del contratto pubblico.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, concernenti rispettivamente la violazione di legge e il vizio di motivazione. Il thema decidendum riguarda la soggettività passiva ICI/IMU nell’ipotesi in cui il concessionario di aree demaniali, con autorizzazione preventiva della P.A., abbia dato in subconcessione a un terzo una porzione delle aree per l’esercizio di attività strumentali alla gestione del servizio pubblico. La Suprema Corte ha richiamato l’art. 45-bis cod. navigazione, a norma del quale il concessionario, previa autorizzazione dell’autorità competente, può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione e delle attività secondarie.

La concessione e la sub-concessione sono state qualificate come convenzioni parallele e simmetriche, di oggetto parzialmente coincidente, avvinte da collegamento funzionale per il governo e l’attuazione del servizio pubblico. L’utilizzazione del bene demaniale da parte di terzi rientra nell’oggetto specifico dell’atto concessorio a monte. Una volta affermato il principio dell’equipollenza degli effetti reali o obbligatori della concessione ai fini impositivi, nulla preclude l’autonoma rilevanza impositiva della subconcessione rilasciata dal concessionario in favore del terzo, che consegue l’autonoma disponibilità del bene.

La Corte ha ribadito il principio secondo cui la soggettività passiva compete esclusivamente al subconcessionario, atteso che questi subentra nella medesima posizione del concessionario rispetto all’uso dei beni e compartecipa alla gestione del servizio pubblico mediante l’utilizzo vincolato, restando soggetto alla vigilanza della P.A. concedente, che ne ha valutato l’idoneità al subingresso, in conformità con il precedente Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 11006 del 27/04/2025.

Nel caso di specie, la sentenza impugnata si era astenuta da ogni accertamento in fatto sulla natura e sulle caratteristiche del rapporto subconcessorio. Il terzo motivo, concernente l’impossibilità giuridica di utilizzare una rendita catastale prima della notifica, è stato dichiarato assorbito dall’accoglimento dei primi due. La Corte ha cassato la sentenza con rinvio, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria in differente composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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