Giurisdizione tributaria sulle variazioni catastali conformi a giudicato civile (Cass. civ. Sez. V n. 26698 del 03.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Appartiene alla giurisdizione tributaria, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, la controversia in cui il privato contesti le risultanze catastali esistenti per ottenerne la variazione, anche al fine di adeguarle all’esito di un giudicato civile che abbia accertato la non demanialità dell’area. La diretta incidenza degli atti di aggiornamento catastale sulla determinazione dei tributi radica la giurisdizione del giudice tributario, restando irrilevante la mancata partecipazione dell’Amministrazione finanziaria al giudizio di accertamento dei confini. La giurisdizione dell’ordinario permane solo quando la domanda abbia ad oggetto l’accertamento, sic et simpliciter, della titolarità del diritto di proprietà.

Il Fatto

A seguito dell’informatizzazione del demanio marittimo, era stata formata una nuova particella nella zona di demarcazione tra la proprietà della contribuente e la contigua fascia demaniale, con variazione delle risultanze catastali. La contribuente proponeva reclamo, rigettato dall’ufficio, e impugnava il provvedimento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che annullava il frazionamento. L’Agenzia delle Entrate proponeva appello, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice tributario, ma la Commissione Tributaria Regionale confermava la decisione di prime cure, richiamando altresi’ il giudicato civile formatosi sull’accertamento della delimitazione del demanio marittimo. L’Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ha confermato la giurisdizione tributaria, richiamando l’orientamento consolidato per cui ricadono in tale giurisdizione le controversie relative agli atti di aggiornamento delle risultanze catastali, anche all’esito dell’accertamento, ad opera del giudice ordinario, del confine tra un’area privata e un’area appartenente al demanio marittimo. Rileva la diretta incidenza degli atti catastali sulla determinazione dei tributi, mentre è irrilevante la mancata partecipazione dell’Agenzia al giudizio di accertamento dei confini, atteso il suo mancato interesse dominicale (cfr. Cass. n. 5007/2020).

Il Collegio ha precisato che la giurisdizione del giudice ordinario sussiste solo per le controversie aventi ad oggetto l’accertamento dell’esistenza e dell’estensione del diritto di proprietà, nel corso delle quali le risultanze catastali possono essere utilizzate a fini probatori (cfr. Sezioni Unite n. 19524 del 2018). Quando invece si contestano le risultanze catastali per ottenerne la variazione, anche per adeguarle a un’azione di rivendica o regolamento di confini, la giurisdizione spetta al giudice tributario, in forza dell’art. 2, comma 2, d.lgs. n. 546/1992.

Nella specie, la contribuente aveva contestato le sole risultanze catastali per adeguarle al giudicato civile sulla non demanialità dell’area, senza rimettere in discussione la titolarità del diritto di proprietà. La Corte ha quindi escluso l’applicazione dell’art. 32 cod. nav. e dell’art. 950 cod. civ., non essendo state svolte contestazioni circa i confini ma solo circa la conformità delle operazioni catastali ai confini accertati in altra sede (cfr. Cass. n. 29834/2024).

Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto infondata la censura sulla necessaria partecipazione dell’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Sicilia, poiché l’Ente aveva dichiarato la propria incompetenza e il provvedimento impugnato era stato emesso dall’Amministrazione finanziaria. Non trovava applicazione l’art. 14 d.lgs. n. 546/1992, non venendo in rilievo l’accertamento della proprietà ma solo l’aspetto censuario, che non può costituire, regolare o estinguere alcun diritto dominicale.

Il ricorso è stato rigettato, con condanna dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., al pagamento di una somma in favore della controparte e della Cassa delle ammende, trattandosi di giudizio deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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