Subordinazione e presunzioni semplici: apprezzamento riservato al giudice di merito (Cass. civ. Sez. V n. 27256 del 12.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di qualificazione del rapporto di lavoro, la sussistenza della subordinazione va accertata verificando l’assoggettamento del prestatore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore, con il conseguente inserimento nell’organizzazione aziendale. Spetta al giudice di merito valutare l’opportunità di ricorrere alle presunzioni semplici, individuare i fatti posti a fondamento del ragionamento logico e apprezzarne la rispondenza ai requisiti di legge; tale accertamento, se adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità. La censura sul mancato utilizzo del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare un convincimento diverso, ma deve evidenziare l’assoluta illogicità o contraddittorietà del ragionamento decisorio. La sola mancata valutazione di un elemento indiziario non integra il vizio di omesso esame di un fatto decisivo.

Il Fatto

Il ricorrente ha convenuto in giudizio una società deducendo di avere svolto, dal settembre 2019 al febbraio 2020, un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con mansioni di direttore di un ristorante, riconducibili al 2° livello del CCNL Turismo Confcommercio, e chiedendo la condanna della società al pagamento delle differenze retributive.

Il Tribunale ha respinto le domande e la Corte d’Appello di Napoli ha confermato la decisione, ritenendo che l’istruttoria non consentisse di desumere con sufficienti margini di certezza la natura subordinata del rapporto, non essendo emerso l’assoggettamento gerarchico al potere direttivo e disciplinare. Avverso tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi; la società ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce la nozione di subordinazione: essa comporta l’eterodirezione della prestazione, con il coordinamento spazio-temporale e funzionale in capo al datore e un vincolo di assoggettamento gerarchico per il lavoratore. Quando il vincolo non è agevolmente riscontrabile per il concreto atteggiarsi del rapporto, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari, che non assumono valore determinante se singolarmente considerati, ma apprezzati nel loro complesso possono costituire indizi concludenti.

Con riferimento alla dedotta violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., il Collegio ribadisce che la scelta del ragionamento presuntivo e la selezione dei fatti noti spettano al giudice di merito. Il relativo apprezzamento, se adeguatamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità: la censura sul vizio di motivazione non può limitarsi a opporre un diverso convincimento, ma deve fare emergere l’assoluta illogicità del ragionamento decisorio. La sola mancata valutazione di un elemento indiziario non integra l’omesso esame di un punto decisivo.

La Corte esamina l’accertamento compiuto dalla Corte d’Appello e lo ritiene conforme agli orientamenti di legittimità, perché sostenuto da motivazione adeguata e dalla quale è possibile evincere l’iter logico seguito. I giudici di secondo grado hanno considerato tutti gli aspetti utili all’individuazione di un rapporto subordinato ed hanno evidenziato che quanto emerso dall’istruttoria era compatibile anche con una forma di collaborazione autonoma. Non risultano pertinenti i precedenti richiamati dal ricorrente, poiché questi aveva rivendicato mansioni di direttore del ristorante e non di semplice cameriere.

Quanto al secondo motivo, la Corte ricorda che alle ammissioni contenute negli scritti difensivi sottoscritti dal procuratore ad litem può essere attribuito valore confessorio riferibile alla parte solo quando tali scritti rechino anche la firma della parte stessa. Nella specie la doglianza è generica, perché non è specificato se la comparsa di primo grado contenesse la firma del legale rappresentante con potere di impegnare la società; in ogni caso è stato affermato che il ricorrente aveva svolto mansioni di coordinamento, non che si fosse trattato di un rapporto subordinato.

Le censure proposte ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. sono inammissibili anche per la situazione processuale di doppia conforme. Dopo la riformulazione operata dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione, restando il sindacato circoscritto alla sola verifica del minimo costituzionale, violato quando la motivazione sia totalmente mancante, meramente apparente o perplessa e incomprensibile. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di lite e, essendo il giudizio definito in conformità della proposta, anche ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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