Superbonus e CILA-S: gli interventi agevolati non sono ristrutturazione (TAR Lombardia n. 2869 del 04.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Gli interventi edilizi agevolati ai sensi dell’art. 119, comma 13-ter, D.L. n. 34/2020, anche se riguardano le parti strutturali degli edifici o i prospetti, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante CILA, con esclusione di quelli comportanti demolizione e ricostruzione. Tali opere non possono essere qualificate come ristrutturazione edilizia ai fini della richiesta del contributo di costruzione. Gli oneri di urbanizzazione non sono dovuti in mancanza di un oggettivo e comprovato aumento del carico urbanistico, da intendersi come esigenza di dotare l’area di nuove opere di urbanizzazione o di utilizzare più intensamente quelle esistenti.

Il Fatto

I proprietari di un edificio composto da due alloggi hanno eseguito interventi di efficientamento energetico e adeguamento sismico, retti da più CILA-S, nonché ulteriori opere autorizzate con SCIA, tra cui la realizzazione di un ascensore esterno e il cambio di destinazione d’uso di un locale. Il Comune ha qualificato l’insieme degli interventi come ristrutturazione edilizia, richiedendo il pagamento del contributo di costruzione per un importo complessivo. I proprietari hanno versato la somma con riserva di contestazione e hanno impugnato i provvedimenti di determinazione del contributo, chiedendone la restituzione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha accertato la propria giurisdizione esclusiva sulla controversia ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a., trattandosi di accertamento di un rapporto di credito relativo al contributo per oneri di urbanizzazione.

Nel merito, la domanda è stata ritenuta fondata. L’art. 119, comma 13-ter, D.L. n. 34/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021, introduce una presunzione legale in forza della quale gli interventi rientranti nel regime del Superbonus, quali l’efficientamento energetico e l’adeguamento sismico, costituiscono manutenzione straordinaria. Tale qualificazione opera anche qualora i lavori riguardino le parti strutturali o i prospetti, con la sola esclusione della demolizione e ricostruzione. Le CILA-S presentate erano efficaci e non contestate, sicché le opere in esse contemplate non potevano essere ricomprese nella categoria della ristrutturazione edilizia ai fini della richiesta del contributo di costruzione.

Con riguardo agli oneri di urbanizzazione, il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui la loro corresponsione è giustificata solo in presenza di un aumento del carico urbanistico, nozione relazionale e differenziale. Nel caso di specie, gli interventi agevolati non avevano mutato la destinazione d’uso dell’immobile né incrementato volumi o superfici, sicché tale presupposto non era comprovato.

La Corte ha infine rilevato che la qualificazione unitaria dell’intervento come ristrutturazione costituiva il fondamento della pretesa creditoria comunale. Venuto meno tale presupposto, la richiesta di pagamento è risultata infondata. Tuttavia, il Giudice non ha potuto pronunciarsi sulla doverosità del contributo limitatamente alle opere autorizzate con la SCIA, poiché l’importo non era stato richiesto in dipendenza del solo intervento autorizzato con tale titolo. È stato comunque dichiarato il diritto alla restituzione della somma versata, con interessi legali dalla data del pagamento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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