Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta docente (TAR Toscana n. 1358 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro che abbia accertato il diritto del docente all’accredito dell’importo sulla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione di cui alla legge n. 107/2015. L’inottemperanza all’obbligo di corresponsione giustifica la condanna dell’Amministrazione alla penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., nella misura degli interessi legali, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento, e fino al saldo. È altresì giustificata la nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inadempimento.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, ha chiesto al giudice amministrativo l’esecuzione della sentenza con cui il Tribunale di Siena, in funzione di giudice del lavoro, aveva accertato il suo diritto a ottenere la carta elettronica per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024 e aveva condannato il Ministero alla corresponsione, tramite la Carta, dell’importo nominale di euro 500,00 per ciascuna annualità, oltre interessi legali.
La sentenza è passata in giudicato. Il Ministero, pur ritualmente evocato, non si è costituito e non ha dato esecuzione al giudicato, salvo che per il pagamento delle spese legali. Il ricorrente ha quindi agito per l’ottemperanza, chiedendo altresì la condanna dell’Amministrazione alla penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare i presupposti processuali dell’azione di ottemperanza. La sentenza del giudice del lavoro è stata notificata ai fini esecutivi e risulta passata in giudicato; è stato inoltre osservato il termine dilatorio di centoventi giorni stabilito dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, atteso che la notifica del ricorso per ottemperanza è intervenuta successivamente alla scadenza del termine dalla notifica della sentenza.
Nel merito, il Collegio ha rilevato che dagli atti di causa non risulta che il Ministero abbia eseguito il giudicato. Ha pertanto ordinato all’Amministrazione di provvedere, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, ad accreditare al ricorrente, mediante carta del docente, l’importo di euro 500,00 annui per ciascuno degli anni scolastici indicati, oltre interessi legali.
Per l’ipotesi di persistente inadempimento, il Collegio ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale di Bilancio del Ministero intimato, o un funzionario delegato, per gli adempimenti da eseguire nei sessanta giorni successivi.
Quanto alla misura richiesta, il ritardo maturato dall’Amministrazione nella corresponsione di quanto dovuto ha giustificato la condanna alla penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulle somme complessivamente dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza — come stabilito dall’art. 114, comma 4, lett. e), penultimo periodo, cod. proc. amm., novellato dall’art. 1, comma 781, lett. a), legge n. 208/2015 — e fino al pagamento.
Le spese del giudizio, distratte a favore del difensore dichiaratosi antistatario, sono state liquidate seguendo la soccombenza, tenuto conto del carattere seriale della controversia e del non elevato livello di complessità.
Nota della Redazione
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