L’inerzia amministrativa legittima il commissario ad acta per il giudicato sul bonus (TAR Lazio n. 10164 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’amministrazione all’obbligo di dare esecuzione al giudicato, senza poter sindacare i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudice ordinario. L’inerzia serbata dall’amministrazione, nonostante la sentenza sia passata in giudicato e notificata nelle forme di legge e sia decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, legittima la condanna all’ottemperanza e la nomina fin da ora di un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva in caso di ulteriore inutile decorso del termine assegnato. La mancata contestazione dell’inadempimento da parte dell’amministrazione, unitamente alla mancata prova dell’esecuzione, comporta l’accoglimento della domanda, mentre la condanna alla penalità di mora richiede una valutazione allo stato degli atti e può essere eventualmente disposta in caso di perdurante inottemperanza.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, chiedeva l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto a usufruire della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero a erogare la somma di € 500,00 per ciascun anno mediante accredito sulla suddetta Carta. L’amministrazione, rimasta inerte, veniva quindi convenuta in giudizio dinanzi al TAR per l’ottemperanza, nonostante la sentenza fosse passata in giudicato e notificata nelle forme di legge, senza che fosse stato rispettato il termine di centoventi giorni previsto per l’esecuzione spontanea.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. La sentenza di cui si chiedeva l’esecuzione risultava regolarmente passata in giudicato e notificata nelle forme prescritte dalla legge all’amministrazione resistente, essendo altresì decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. A fronte dell’allegato inadempimento, il Ministero non aveva fornito chiarimenti in ordine alla corretta esecuzione della sentenza, con la conseguenza che la pretesa del ricorrente, alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova tra debitore e creditore, doveva trovare accoglimento.
Il Collegio ha quindi dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato nel termine di giorni sessanta dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza, nominando fin da ora un commissario ad acta nella persona del Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e senza compenso, che avrebbe provveduto all’esecuzione in caso di infruttuoso decorso del termine.
Quanto alla domanda di penalità di mora, il Collegio non ne ha ravvisato allo stato i presupposti, precisando che vi si sarebbe potuto provvedere in caso di perdurante inottemperanza, su apposita richiesta della parte ricorrente. Ha infine disposto l’invio di copia del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti e all’Organismo Indipendente di Valutazione del Ministero, data la rilevanza sistematica dell’inerzia ripetuta dell’amministrazione in materia di bonus docenti.
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Nota della Redazione
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