L’amministrazione può imporre l’uso del portale telematico per l’accesso, ma la visione degli atti resta gratuita (TAR Lombardia n. 2864 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’amministrazione può legittimamente richiedere al cittadino la presentazione dell’istanza di accesso agli atti tramite il portale telematico predisposto, senza che ciò configuri di per sé un aggravio procedimentale, purché tale strumento non si traduca in un ostacolo per i cittadini che non siano in grado di utilizzarlo per ragioni di capacità, abilità o altre oggettive esigenze. La richiesta di abilitazione con strumenti di identificazione digitale e il pagamento anticipato dei diritti di copia non sono oneri sproporzionati, essendo connaturati all’utilizzo del sistema. La visione degli atti resta comunque gratuita, essendo subordinata al solo pagamento dei diritti di visura e ricerca ai sensi dell’art. 25 legge n. 241/1990.
Il Fatto
Una società immobiliare, proprietaria di immobili in prossimità di un intervento edilizio, presentava a mezzo pec un’istanza di accesso agli atti volta a ottenere visione ed estrazione di copia della documentazione relativa al predetto intervento. Il Comune dichiarava l’istanza irricevibile, in quanto le richieste di accesso dovevano essere trasmesse esclusivamente tramite lo Sportello Unico telematico.
Avverso tale comunicazione la società proponeva ricorso ex art. 116 c.p.a., deducendo la violazione dell’art. 8 d.P.R. n. 184/2006 e del regolamento comunale, nonché l’illegittimità dell’aggravio procedimentale derivante dall’obbligo di utilizzare il portale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che i rapporti tra cittadino e amministrazione devono essere improntati a reciproca correttezza e buona fede, in attuazione del canone costituzionale di buon andamento di cui all’art. 97 Cost. L’implementazione di un sistema informatico per la presentazione delle istanze di accesso non può ritenersi di per sé un aggravio procedimentale, presentando profili di utilità quali l’ordinata gestione delle pratiche e la maggiore trasparenza.
Quanto alla richiesta di abilitazione tramite SPID, CNS o CIE e al pagamento anticipato dei diritti, il Tribunale ha escluso che si tratti di oneri sproporzionati, trattandosi di strumenti oggi ampiamente diffusi e di un versamento connaturato all’utilizzo del sistema, che consente il diretto scarico della documentazione.
Il Collegio ha tuttavia precisato che il sistema informatizzato non può andare a detrimento dei cittadini che non siano in grado di accedervi per ragioni legate alle proprie abilità, all’incapacità di utilizzo dello strumento o ad altre esigenze oggettive. Nel caso di specie, tale ipotesi non ricorreva, trattandosi di una società immobiliare operante professionalmente, che aveva già presentato analoga istanza tramite il portale in occasione di una diversa pratica edilizia.
La domanda di estrazione di copia è stata pertanto respinta. È stata invece accolta la richiesta di visione della documentazione indicata nell’istanza, in quanto l’esame dei documenti è gratuito, essendo subordinato al solo pagamento dei diritti di visura e ricerca ai sensi dell’art. 25 legge n. 241/1990, come confermato da Cons. di Stato, Sez. III, 12.02.2024, n. 1366. Le spese sono state compensate per la particolarità e parziale novità della fattispecie.
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Nota della Redazione
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